Sostituzione di personale a tempo determinato e sforamento del tetto di spesa

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
02 Aprile 2024

Comune popolazione inf. 1.000 abitanti 2 dipendenti a tempo indeterminato. Nel 2024 si colloca, in base al DL 34/2019, in fascia 3 e il limite di spesa anno 2008 è rispettato di poco. Causa maternità dell'addetta al servizio demografico, si ha la necessità di procedere all'assunzione a tempo determinato. Si riesce a superare il limite del 2009, in quanto nel triennio 2007-2009 il limite era inesistente assumendo un dipendente a tempo determinato si andrebbe a sforare la spesa dell'anno 2008. Dobbiamo rispettare entrambi i limiti 2008 e 2009?

Risposta

Si premette che al fine di autorizzare un’assunzione a tempo determinato non rileva il tetto di spesa calcolato ex D.L. n. 34/2019.
Per avere la conferma della possibilità di sostituire personale assente per maternità, l’ente deve verificare:

  • il rispetto del tetto di spesa complessiva per il personale da rendiconto 2008, come da ultimo rendiconto approvato (si presume il 2022);
  • il rispetto del tetto di spesa sostenuta per contratti a tempo determinato nel 2009.

Dal quesito si evince che:

  • il primo requisito è rispettato (non importa se di poco), poiché il dato che conta è quello derivanti dall’ultimo rendiconto approvato;
  • il secondo deve essere valutato nello specifico poiché nel 2009 non sono stati stipulati contratti a tempo determinato (spesa 2009 pari a zero).

A quest’ultimo proposito, si può ancora fare riferimento a quanto indicato dalla Corte dei conti, sezione autonomie, nella del. n. 1/2017:
“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”. 
Si ritiene pertanto che nel provvedimento con cui si indice la procedura per assumere a tempo indeterminato al fine di sostituire personale in maternità, l’ente possa motivare la maggiore spesa indicando che la sostituzione è indispensabile al funzionamento del servizio demografico e che per tale motivo si ritiene applicabile il principio fissato dalla delibera n. 1/2017 appena citata.


2 aprile 2024                           Massimo Monteverdi


Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7195, sintomo n.7295 
 

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