Straordinario elettorale e funzioni di segretario ai seggi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede sino a quale data dell'anno successivo è possibile procedere alla liquidazione delle ore di straordinario dell'anno precedente. Si chiede altresì come si costituisce il Fondo storico dello straordinario di un ente e in base a quali regole può essere gestito tre le aree organizzative di un Ente.
In relazione ai quesiti posti, si rileva quanto segue:
1) fermo restando che le ore di lavoro straordinario che si debbono liquidare siano state debitamente autorizzate, non vi è una disposizione contrattuale che ne fissi il termine ultimo per emettere il provvedimento di liquidazione (a meno che non si tratti di straordinario elettorale per il quale si deve richiedere il rimborso a un ente terzo, nel qual caso il termine è fissato dalla presentazione del relativo rendiconto).
Nella prassi, molti enti procedono semestralmente alla liquidazione del dovuto per il semestre precedente, ma non è un termine tassativo per chiunque.
Risulta cioè possibile liquidare gli straordinari 2023 anche nel corso del secondo semestre 2024, se si sono presentate criticità nella predisposizione dei relativi atti.
Ovviamente, se il ritardo diventa particolarmente significativo, è necessario verificare il motivo per il quale non si è proceduto nei tempi ordinari alla liquidazione.
2) quanto alla costituzione del fondo per lavoro straordinario, l’ARAN riepiloga quanto segue (orientamento applicativo RAL-1462):
“(…) b) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;
c) infatti, le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa dall’art.14, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;
d) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett. a), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art.14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come “una tantum”, nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999;
e) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. c) e d);
f) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali”.
La stessa sezione autonomie della Corte dei conti (del. n. 5/2019) aveva specificato quanto segue:
“La disciplina del fondo contenuta nell’art. 14, comma 1, del CCNL 1° aprile 1999 rinvia, infatti, all’art. 31, comma 2, lett. a), del CCNL 6 luglio 1995, quale fonte di costituzione del “fondo per il compenso del lavoro straordinario”, il cui ammontare era costituito “dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 ai sensi dell' art. 6, comma 2, lettera b) del DPR n. 333 del 1990”, corrispondente alla quota residua del “Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi” destinata a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si fossero rese necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro “nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente”.
Così ricostruite le origini dell’istituto, il fondo è stato rideterminato, di anno in anno, in misura fissa, senza necessità di ulteriori ricalcoli che non fossero quelli richiesti da occasionali riduzioni percentuali previste “una tantum” dai successivi contratti collettivi nazionali.
Agli enti è stata attribuita unicamente la facoltà di deciderne eventuali variazioni in diminuzione oppure eventuali integrazioni, in via eccezionale e temporanea, con le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge “connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”.
La scelta di escluderne ogni facoltà di incremento autonomo (in via ordinaria o straordinaria) per far fronte alle particolari esigenze degli enti, appare in linea con la volontà delle parti contraenti di ridurre progressivamente le risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e di valorizzare le altre forme di trattamento accessorio (poi confluite nei fondi unici) legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti.”
Quanto alla sua distribuzione nell’ambito dell’ente, una volta preso atto dell'ammontare disponibile per l’anno 2024, la distribuzione delle ore per settore/servizio deve essere fissata dall’organo esecutivo con atto che peraltro può essere successivamente emendato nel caso in cui si presentassero esigenze specifiche in taluni servizi/settori.
Il limite invalicabile complessivo, infatti, rimane quello dell’ammontare del fondo cristallizzato secondo le regole sopra riepilogate.
4 aprile 2024 Massimo Monteverdi
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