Sanzione amministrativa per affissione di pubblicità elettorale fuori dagli spazi consentiti
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiCorretta applicazione dell'articolo 193.
Nello specifico si chiede: nella contestazione immediata, effettuata per la prima volta (senza recidiva) va applicata la riduzione del 30% oppure bisogna applicare la sanzione ridotta pari a 866,00 €? Ed eventualmente nei successivi 15 giorni ad avvenuta ricezione dell'avvenuto pagamento assicurativo viene effettuata la riduzione?
Anche se il Codice della strada ha previsto che il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando trova applicazione la sanzione accessoria della confisca (e, quindi, la misura del sequestro ad essa finalizzata), nel caso di violazione dell'obbligo di copertura assicurativa commessa sulla strada, il pagamento in misura ridotta è sempre ammesso a condizione che il trasgressore provveda ad evitare la confisca del veicolo, come previsto dal comma 4 dell'art. 193 CD, ossia "se effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 CDS, corrisponde il premio di assicurazione per almeno 6 mesi e garantisce il pagamento delle spese", ovvero che, ricorrendone le condizioni, dimostri di aver rottamato il veicolo.
Se il pagamento della sanzione amministrativa avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta in forma agevolata con sconto del 30%.
L'agevolazione deve rispettare la regola generale: ossia si applica lo sconto se non c'è la confisca; non si applica se c'è la confisca. Pertanto il trasgressore paga entro 5 giorni con lo sconto del 30%, ma entro 60 giorni deve riattivare la polizza altrimenti si procede a confisca con richiesta di versare quindi la differenza fra quanto dovuto (per pagamento oltre 60 giorni) e quanto versato.
02/04/2024 Marco Massavelli
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