Trattamento di trasferta applicato al Portavoce del Sindaco, assunto nel suo staff

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
04 Aprile 2024

Considerato che il D.M. 04/08/ 2011 disciplina agli artt. 2 e 3 il rimborso spese di viaggio e soggiorno sostenute da amministratori locali per le missioni istituzionali, con il Sindaco va in missione il Portavoce, si chiede quale regime di trasferta si applica al Portavoce, funzionario ex cat. D, che ha contratto a tempo determinato assunto staff del Sindaco ex art. 90 TUEL, tenuto conto che il Comune non ha un regolamento.

Risposta

Il D.M. richiamato nel quesito si applica esclusivamente agli amministratori.
Per il personale si applica l’art. 57 del CCNL 16.11.2022 che disciplina il trattamento di trasferta; solo nell’ipotesi che detto personale sia al seguito di una delegazione ufficiale dell’ente, allo stesso personale spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione, per cui si applica il DM citato nel quesito.
Gli aspetti rilevanti del trattamento di trasferta, disciplinato dall’art. 57 CCNL 16.11.2022, sono i seguenti:

  • Il trattamento si applica nel caso in cui al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio;
  • Il trattamento di trasferta prevede, oltre alla normale retribuzione: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella “economica”; b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione, dei taxi; c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel limite, per i predetti pasti, di complessivi € 44,26; d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26; e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui all’art.35 (Servizio mensa e buono pasto) del CCNL 16.11.2022; f) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lettera c); g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3; 
  • il tempo occorrente per il viaggio non si considera attività lavorativa, tranne per gli autisti per i quali viene considerato lavorativo anche il tempo impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo;
  • è possibile per particolarissime situazioni operative per le quali, in considerazione dell’impossibilità di fruire durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, si dà luogo alla corresponsione della somma forfettaria di € 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui sopra;
  • il dipendente inviato in trasferta ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta;
  • il trattamento di trasferta può essere corrisposto fino a 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località;
  • gli aspetti non regolati dalle norme contrattuali sono rimessi alle determinazioni dell’Ente previa informativa sindacale.

 

4 aprile 2024     Angelo Maria Savazzi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7204, sintomo n. 7304

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