Ferie e permessi per incaricato ex comma 557

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
06 Aprile 2024

A seguito di assunzione ex art. 1, c. 557, L. 311/2004 e s.m.i., di un dipendente a tempo pieno e indeterminato di un altro Comune, tenuto conto che la suddetta assunzione è di 2 ore alla settimana (le quali vengono svolte in unico giorno, ossia il martedì), si chiede come debbano essere calcolate ferie e permessi spettanti al suddetto dipendente. 

Risposta

L’incarico ex comma 557 comporta la stipula di un contratto a tempo determinato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 61, c. 1, CCNL 16.11.2022:
“1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine (…)”.
Detto ciò, in relazione ai singoli istituti indicati nel quesito:
- FERIE: lo stesso comma 1 precisa che le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 38 (Ferie, recupero festività...) comma 4”.

Nel caso di cui al quesito, si tratta poi di un part time verticale di 2 ore settimanali su un solo giorno lavorativo.
Si applica perciò l’art. 62, c. 9, CCNL 16.11.2022:
“9. (…) I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. (…)”.
I giorni di ferie annuali di un dipendente assunto per la prima volta nella PA sono 28 per un orario distribuito su cinque giorni alla settimana.
Dunque il numero di giorni di ferie (X) è il risultato della seguente proporzione: (312 : 28 = GIORNI LAVORATI NELL’ANNO : X).
- PERMESSI: si applica ancora l’art. 62, c. 9, CCNL 16.11.2022 nella parte in cui specifica che: Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale o misto, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i riposi giornalieri per maternità ed i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.”

Vale dunque il riferimento alle giornate lavorate nell’anno, utilizzando la stessa proporzione vista per il calcolo delle ferie (con l’eccezione dei congedi di maternità e paternità e di quelli per permesso per matrimonio, il congedo parentale, i riposi giornalieri per maternità e i permessi per lutto che spettano per intero solo nei giorni lavorativi). 


6 aprile 2024     Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7215, sintomo n. 7315

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