Sanzione amministrativa per affissione di pubblicità elettorale fuori dagli spazi consentiti
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
art. 39 comma 3 del CCNL 14/09/2000, aggiunto dall'art. 16 comma 1 del CCNL 5 ottobre 2001
Quesiti
Per quanto concerne il diritto alla giornata di riposo compensativo spettante al lavoratore in occasione dello straordinario effettuato durante le consultazioni elettorali (art. 39 comma 3 del CCNL 14/09/2000, aggiunto dall'art. 16 comma 1 del CCNL 5 ottobre 2001), si chiede di sapere quanto segue: Posto che l'orario settimanale di lavoro di questo Comune è articolato su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì); se un lavoratore svolge lo straordinario elettorale nella giornata di sabato (giorno non lavorativo), supponiamo per 7 ore (ore prestate maggiori a quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa che è di 6 ore), gli spetta, oltre al compenso per lavoro straordinario “feriale” per 7 ore, anche il giorno di riposo compensativo (essendo il sabato “giornata non lavorativa”) ? Se il lavoratore presta tale straordinario elettorale sia nella giornata di sabato (giorno non lavorativo) che di domenica (giornata festiva) per almeno 7 ore per ogni giorno (sempre per un numero di ore, per ogni giornata, maggiori a quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa che è di 6 ore), al lavoratore, oltre al compenso per lavoro straordinario (feriale per il sabato e festivo per la domenica), gli spetta una sola giornata di riposo compensativo (per la domenica) o gli spettano due giornate di riposo compensativo (per il saboto e per la domenica). Se le consultazioni della domenica si protraggono oltre la mezzanotte (es. sino alle 5 di mattina del lunedì), per il lavoratore che effettua straordinario elettorale oltre la mezzanotte, come viene regolamentato tale situazione lavorativa per quanto concerne il diritto al riposo?
L’articolo 39, comma 3, CCNL 2000 prevede che il personale chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale (domenica), oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del CCNL 2000. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative.
Il recupero della domenica lavorata sarà effettuata nei giorni seguenti.
Dott. Fabio Venanzi 6 marzo 2018
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
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Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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