Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
appartenente allo stesso nucleo familiare
QuesitiDue contribuenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (marito e moglie) nell’anno 2012 possedevano, al 50% e all’interno del territorio comunale, due immobili classificati in A02 e in D02. La residenza di entrambi i coniugi era stata fissata nell’immobile classificato in D02, mentre la dimora abituale si svolgeva in entrambi gli immobili. L’ufficio tributi ha provveduto, per l’anno di riferimento, a non attribuire nessuna detrazione fiscale di euro 200 e riduzione di aliquota in quanto: “per quanto riguarda l’immobile classificato in A02 entrambi i contribuenti pur avendo nell’immobile la dimora abituale non avevano il requisito della residenza;“ per quanto riguarda l’immobile classificato in D02 entrambi i contribuenti pur avendo nell’immobile la residenza non potevano beneficiare della riduzione dell’aliquota e della detrazione in quanto benefici riservati agli immobili classificati nella categoria A, I contribuenti hanno contestato l’operato dell’ufficio tributi chiedendo l’assegnazione della riduzione di aliquota e la detrazione per l’immobile classificato in A02 nel quale dimoravano ma nel quale non avevano la residenza. A sostegno di tale richiesta hanno richiamato il disposto della circolare 3/DF del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 maggio 2012 citando il passaggio di seguito riportato: “La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione dell’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti”.
Alla luce di quanto sopra riportato si chiede:
1) nel caso che entrambi i componenti di un nucleo familiare, all’interno dello stesso territorio comunale, abbiano stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimorano è possibile concedere i benefici connessi all’abitazione principale a uno dei due componenti tenendo conto, come sostengono i contribuenti, che la circolare sopra citata affermerebbe che le agevolazioni previste vanno concesse comunque una ed una sola volta per nucleo familiare mentre nella fattispecie si determina la non assegnazione di alcun beneficio?
2) Nel caso che i contribuenti avessero stabilito la residenza e la dimora, magari per motivi di lavoro (conduzione di alberghi e pensioni), in un fabbricato di una tipologia diversa dalla A sarebbe possibile attribuire i benefici previsti per l’abitazione principale?
La norma citata rappresenta una deroga ai requisiti essenziali per il riconoscimento delle agevolazioni per abitazione principale, ovvero la dimora e la residenza del possessore e del suo nucleo familiare. La deroga è prevista qualora i due immobili siano ubicati nello stesso Comune; in questo caso spetta l’agevolazione su almeno un fabbricato che però è onere dei possessori dichiarare preventivamente entro i termini di legge. Il concetto di abitazione principale, come espressamente indicato nel termine, si riferisce obbligatoriamente a fabbricati destinati ad uso abitativo, per cui nel caso di specie il fabbricato classificato D2 non essendo possibile considerarlo abitazione non rientra nell’eccezione indicata dalla legge. In conclusione, se i coniugi non risiedono e dimorano entrambi nell’abitazione (classificata A2) perdono per essa l’’agevolazione; la medesima agevolazione non può essere accordata per fabbricati a uso non abitativo.
Dott. Luigi D’Aprano 06/03/2018
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta di Andrea Dallatomasina
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