Trasferimenti PNRR - Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2: modalità di erogazione delle risorse secondo priorità delle fonti di finanziamento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 9 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNell’Ente nel corso del 2018 vi erano 11 dipendenti, ma al 31.12.2018 erano 8. Attualmente ci sono 11 dipendenti, compresa un'assistente sociale, la cui spesa viene rimborsata con il fondo povertà. Dovendo calcolare il fondo risorse decentrate si chiede come procedere al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite. Se la spesa dell'assistente sociale è rimborsata, devo considerarla nel conteggio delle unità di personale?
L’art. 32, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone:
“(…) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”
Nel caso illustrato nel quesito, al 31 dicembre 2018 il personale era costituito da 8 unità, mentre al 31 dicembre 2023 è pari a 11 unità.
Per la costituzione del fondo risorse decentrate 2024 è necessario in ogni caso procedere a un calcolo presunto (una proiezione) delle unità presenti al 31 dicembre 2024.
Se questo dato è superiore alle 8 unità rilevate al 31 dicembre 2018, il limite del fondo 2016 dovrà essere adeguato in aumento per tenere conto dell’incremento di personale.
Per calcolare l’adeguamento si procede come segue:
a) si considera la quota media pro-capite del fondo come rilevata nel 2018;
b) si moltiplica tale valore per il numero dei dipendenti presunti al 31.12.2024;
c) il valore così ottenuto (A) va confrontato con il valore del fondo 2024 (B);
d) se (A) è maggiore di (B), la differenza tra (A) e (B) va ad aggiungersi al limite del fondo 2016;
e) il risultato di tale somma costituisce il nuovo limite (C) del fondo che sostituisce per il 2024 quello fissato nel 2016.
f) se il valore del fondo 2024 (B) è superiore al nuovo limite (C), si dovrà operare una riduzione del fondo 2024 per adeguarlo al nuovo limite.
In ogni caso, l’assistente sociale va considerata tra le unità da rilevare, indipendentemente dal fatto che la spesa sia finanziata dal bilancio dell’ente o da risorse di altri enti.
9 aprile 2024 Massimo Monteverdi
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