Progressione nell’area con decorrenza 2024 e licenziamento nel 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiPer una progressione verticale art. 15 CCNL 2022 da operatore esperto ex B4 p.t. che lavora 4 giorni a settimana a istruttore ex C1 p.t. per il quale sono previsti 3 giorni a settimana, il diritto alla conservazione del più favorevole trattamento economico va rapportato al numero dei giorni o si prescinde? Si tenga conto che il B4 a 4 giorni costa di più di un C1 a 3 giorni.
Si precisa inoltre: le ore lavorate del B4 sono maggiori del C e precisamente il B4 lavora 24 ore settimanali il C1 lavora 18 ore settimanali.
L’art. 15, c. 3, CCNL 16.11.2022 dispone:
“3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area.”
Ne segue che, per effetto della progressione tra aree, il dipendente inquadrato nell’Area Operatori esperti con trattamento economico di B4 che passa all’Area Istruttori, se avesse un contratto a tempo pieno, passerebbe da uno stipendio annuo per 12 mensilità di € 20.364,41 a uno stipendio annuo per 12 mensilità di € 21.392,87.
Il dipendente inquadrato come Operatore esperto con trattamento economico da B4, lavorando 24 ore settimanali, percepisce un tabellare di € 20.364,41 * 24 / 36 = € 13.576,27.
La progressione di area comporta che il trattamento economico è proporzionato alle ore lavorate nel contratto in essere (cioè Area Istruttori per 24 ore settimanali).
Si intende dire cioè che la riduzione delle ore lavorate non può essere automatica conseguenza della progressione di area.
Quindi:
- il nuovo trattamento economico del dipendente dopo la progressione sarà quello di un Istruttore per 24 ore settimanali: € 21.392,87 * 24 / 36 = € 14.261,91;
- nessun assegno ad personam è dovuto per tale progressione;
- la riduzione delle ore settimanali da 24 a 18 deve risultare da una richiesta del dipendente oppure da una richiesta dell’amministrazione accettata dal dipendente, comunque successiva alla progressione, non contemporanea.
- in presenza dell’assenso del lavoratore, il nuovo contratto a tempo parziale sarà calcolato in proporzione al trattamento di ingresso dell’Area Istruttori per 18 ore settimanali: € 21.392,87 * 18 / 36 = € 10.696,44.
10 aprile 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7226, sintomo n. 7327
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – 11 giugno 2025
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 10 giugno 2025
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