Autorizzazione COSFEL a Ente deficitario, per assunzione Istruttori di vigilanza, la cui spesa è finanziata da proventi codice della Strada
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott.ssa Elena Conte
QuesitiNel caso in cui il dipendente interessato ha usufruito del congedo maternità obbligatorio e solo due mesi di quello facoltativo, si chiede se l'indennità di vigilanza e l'indennità aggiuntiva di agente pubblica sicurezza vadano corrisposti.
Il regime delle indennità per i pubblici dipendenti appartiene, di regola, all’ambito del trattamento economico accessorio inteso quest’ultimo come tutto ciò che non sia contrattualmente previsto come retribuzione e che risulti, pertanto, formato da compensi fruibili sia in forma stabile che variabile.
In riferimento all'art. 37, comma 1, del CCNL 94/97 (ferme restando le integrazioni introdotte dall’art.16 del CCNL del 22.1.2004) la stessa recita cita: "Dal 1° dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
a) .......
b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: Lire 1.570.000 annue lorde. ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge 65 del 1986: L. 937.000 per 12 mesi".
Ciò detto, è indubbio che le indennità in questione abbiano il carattere di fissità, essendo stabilite in un valore annuale pagate per 12 mensilità.
A tal fine, si richiama l'attenzione sulla circostanza che espressamente l'art. 49 del CCNL del 14.09.2000 include tali voci retributive tra quelle che, per la loro fissità e continuità, devono essere prese come base di calcolo per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro.
Stante quanto sopra, con riferimento alle singole voci retributive oggetto del quesito, si ritiene che le stesse, sebbene fisse e ricorrenti, non sono qualificate dalla disciplina contrattuale come voci del trattamento fondamentale. L’indennità in parola (nelle sue due opzioni), infatti, non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto.
Inoltre, nell’ambito del trattamento accessorio sono espressamente elencate anche le indennità del personale dell’area della vigilanza, sia per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 sia di carattere generale, ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le integrazioni introdotte dall’art.16 del CCNL del 22.1.2004. Sul punto, il Ministero dell’Economia con parere del 24.11.2008, rispondendo ad una precisa sollecitazione in tal senso del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fatto proprie le indicazioni dell’orientamento applicativo RAL527.
Ciò detto, non manca chi sostiene che l’indennità di vigilanza con requisiti ridotti possa seguire la stessa dinamica retributiva dello stipendio tabellare ovvero per le assenze dal servizio per le quali lo stipendio è retribuito per intero anche l’indennità di vigilanza – art. 37 CCNL 94/97 – è retribuita al 100% e per quelle assenze per le quali lo stipendio non è pagato interamente, l’indennità in questione è ridotta nella stessa misura.
Si suggerisce, quindi, per cautela amministrativa, di proporre uno specifico quesito sul punto al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9 aprile 2024 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7228, sintomo n.7329
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
AGID – Determinazione 24 aprile 2025, n. 65 (Comunicato in GU Serie Generale n.114 del 19-05-2025)
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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