Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUna dipendente ha comunicato in ritardo i dati relativi ai figli minorenni per beneficiare dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 c. 180-181 della L. 213/2023 per le lavoratrici madri chiedendo nel contempo anche il riconoscimento dello stesso esonero anche per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024, mesi nei quali ha comunque percepito lo sgravio contributivo (6-7%) previsto per i dipendenti. Si chiede come procedere e se nella circolare è previsto un eventuale conguaglio.
Nella circ. INPS n. 27/2024 si legge:
“(…) l’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge.”
Inoltre, “(…) l’applicazione della riduzione contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio 2024. Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.”
Nel caso illustrato nel quesito, pur considerando il ritardo nella comunicazione da parte della dipendente, nelle prime tre mensilità del 2024 quest’ultima aveva comunque diritto all’esonero fino a 250 euro previsto dai commi 180-181.
L’ente dovrà procedere a un conguaglio a favore della lavoratrice per la differenza tra i 250 euro e la quota di esonero prevista dal comma 15.
10 aprile 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7230, sintomo n. 7331
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