Fondazione di partecipazione: patrimonio, risorse e contributi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel caso di Sindaco lavoratore autonomo, che ha continuato a svolgere la propria attività professionale durante il mandato amministrativo, l'ente non ha mai provveduto al versamento dei contributi, si chiede se è corretto rimborsare al Sindaco, come da sua richiesta, i contributi che egli stesso ha versato per proprio conto.
Il sindaco chiede la restituzione delle somme da lui versate all’ente previdenziale di competenza a titolo di contributi per il periodo nel quale l’ente non vi ha provveduto.
Si ritiene innanzitutto che l’ente debba calcolare autonomamente quanto avrebbe dovuto versare per il periodo in oggetto, sulla base dei criteri fissati dal D.M. 25.05.2001 e in relazione alla cassa previdenziale alla quale il Sindaco risulta iscritto.
Tale decreto ha fissato i criteri per determinare le «quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali».
In un parere del 19 marzo 2014, il Ministero dell’Interno ha poi specificato quanto segue:
“(…) il versamento di dette quote da parte dell'ente, deve avvenire solamente al verificarsi di due fattispecie:
a) l'amministratore, al momento dell'assunzione della carica, risultava essere iscritto alla propria forma pensionistica;
b) l'amministratore, alla data di assunzione della carica, continua ad essere iscritto alla propria forma pensionistica.
Conseguentemente l'amministrazione comunale interessata deve disporre il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, da conferire alla forma pensionistica presso la quale gli amministratori - lavoratori autonomi erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato, per l'importo forfettario annuale, determinato sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale del 25 maggio 2001.
Le contribuzioni e gli oneri assistenziali devono essere versati dal momento di assunzione dalla carica sino al tempo in cui sono state esercitate le relative funzioni, essendo il versamento contributivo strettamente legato alla durata del mandato elettivo.”
Una volta determinata tale somma, essa rappresenta l’importo effettivamente rimborsabile da parte del Comune, indipendentemente da ciò che l’amministratore ha versato alla propria cassa previdenziale.
10 aprile 2024 Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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