Risposta del Dott. Alessandro Giordano
QuesitiIl comune ha un servizio di tesoreria con una società (non un istituto bancario), si chiede se le fatture devono essere al lordo o al netto di iva?
In linea di principio, l'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto alle “prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta”. Altresì la risposta all’interpello dell’amministrazione finanziaria n. 154/2020 ha chiarito che il presupposto per l'esenzione deriva da un fattore oggettivo, ovvero la natura dell'operazione e che “l'applicazione dell'esenzione in esame deve prescindere dall'esame delle qualità giuridiche del soggetto che pone in essere o riceve la prestazione suscettibile del beneficio fiscale, a nulla rilevando peraltro le modalità tecniche, elettronica, automatica o manuale, con cui la medesima viene svolta”. Fuoriesce dall’ambito di applicazione della predetta esenzione, il caso della custodia e amministrazione dei titoli che rientrerebbero, invece, nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (aliquota ordinaria del 22%). Tuttavia, la risposta all’interpello n. 8 del gennaio 2022 ha sancito che, sebbene sia previsto nel contratto di convenzione di tesoreria la custodia ed amministrazione di titoli per conto del Comune dall’istituito tesoriere e di cassa, la mancata fruizione del servizio in parola determinerebbe presupposto necessario per mantenere l’esenzione IVA di cui all’art. 10 del citato DPR 633/1972.
Conclusivamente, quindi, si ritiene che la prestazione erogata dalla società sia esente da IVA per presupposto oggettivo (ossia prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta) a prescindere dal soggetto giuridico che ne eroga la prestazione. Tuttavia, nel caso di presenza di taluni servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto (quali custodia e amministrazione di titoli) si ritiene che fattura debba essere emessa in regime di scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR 633/1972.
12 aprile 2024 Alessandro Giordano
Per i clienti Halley: ricorrente QR n.QR5076, sintomo n.5117
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
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ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
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