MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIn data 30/12/2024 è stato deliberato lo scioglimento dell’Unione dei comuni e nominato un liquidatore. Si chiede come si deve procedere per gestire le fatture ancora da pagare e contabilizzare alcuni contributi che erano stati assegnati in precedenza ma non ancora introitati.
Preliminarmente si osserva che sotto il profilo generale, per la procedura di liquidazione delle unioni di comuni, in mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, occorre fare riferimento alla eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell’ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore; al riguardo si evidenzia comunque che secondo consolidata giurisprudenza “” Il provvedimento di soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale a segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase particolare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti “” (in tal senso Cass., 10 gennaio 1959, n.41; Cass., 18 aprile 1977, n.1419; Cass., sez. un., 8 marzo 1986, n.1551; Cass., 1 giugno 1993, n.6099; Cass., sez. un., 30 giugno 1999, n. 361; Cass., sez. lav., 7 maggio 2003, n.6940).
Tanto premesso, con la nomina del liquidatore si apre per l’Unione dei Comuni la particolare fase della procedura liquidatoria, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria, fase che è tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita l’Ente stesso al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione finale dell’eventuale patrimonio residuo; nel merito la giurisprudenza contabile ha precisato che:
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Unione dei Comuni continuerà ad operare, nella persona del liquidatore ed in esecuzione delle disposizioni del medesimo, limitatamente alla riscossione dei crediti non ancora introitati ed al pagamento dei debiti dell’Unione quali risultano alla data della apertura della fase liquidatoria, sino alla redazione del bilancio finale di liquidazione, cui conseguirà il trasferimento del patrimonio residuo - ovvero degli eventuali crediti residui e debiti non pagati - ai Comuni facenti parte dell’Unione, ciascuno dei quali provvederà a contabilizzarli nel proprio bilancio dopo l’approvazione delle operazioni di chiusura da parte del Consiglio comunale.
15 aprile 2024 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n.5077, sintomo n.5118
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 10 giugno 2025
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 giugno 2025
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