Scioglimento e liquidazione dell’Unione dei Comuni: gestione delle partite sospese

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
15 Aprile 2024

In data 30/12/2024 è stato deliberato lo scioglimento dell’Unione dei comuni e nominato un liquidatore. Si chiede come si deve procedere per gestire le fatture ancora da pagare e contabilizzare alcuni contributi che erano stati assegnati in precedenza ma non ancora introitati.
 

Risposta

Preliminarmente si osserva che sotto il profilo generale, per la procedura di liquidazione delle unioni di comuni, in mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, occorre fare riferimento alla eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell’ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore; al riguardo si evidenzia comunque che secondo consolidata giurisprudenza “” Il provvedimento di soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale a segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase particolare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti “” (in tal senso Cass., 10 gennaio 1959, n.41; Cass., 18 aprile 1977, n.1419; Cass., sez. un., 8 marzo 1986, n.1551; Cass., 1 giugno 1993, n.6099; Cass., sez. un., 30 giugno 1999, n. 361; Cass., sez. lav., 7 maggio 2003, n.6940).
Tanto premesso, con la nomina del liquidatore si apre per l’Unione dei Comuni la particolare fase della procedura liquidatoria, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria, fase che è tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita l’Ente stesso al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione finale dell’eventuale patrimonio residuo; nel merito la giurisprudenza contabile ha precisato che:

  • la liquidazione “costituisce una delle tre fasi della procedura di scioglimento di una società, il cui fine è “mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo (Corte dei conti SS. RR., deliberazione n. 19 del 2/12/2020; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 71/2021/VSG);
  • “” … i liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all’incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società … "" (CdC Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 385/2013).

Alla luce delle considerazioni che precedono l’Unione dei Comuni continuerà ad operare, nella persona del liquidatore ed in esecuzione delle disposizioni del medesimo, limitatamente alla riscossione dei crediti non ancora introitati ed al pagamento dei debiti dell’Unione quali risultano alla data della apertura della fase liquidatoria, sino alla redazione del bilancio finale di liquidazione, cui conseguirà il trasferimento del patrimonio residuo - ovvero degli eventuali crediti residui e debiti non pagati - ai Comuni facenti parte dell’Unione, ciascuno dei quali provvederà a contabilizzarli nel proprio bilancio dopo l’approvazione delle operazioni di chiusura da parte del Consiglio comunale.

 

15 aprile 2024                       Ennio Braccioni

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