Congedo parentale per padre dipendente pubblico e madre dipendente privata e fruizione in contemporanea
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente deve effettuare un pagamento al proprio revisore, dipendente pubblico presso altra amministrazione, non avendo lo stesso partita iva, ha richiesto di essere pagato attraverso cedolino. Si chiede il corretto assoggettamento della voce cedolino.
Il compenso da erogare a un dipendente pubblico che, dietro apposita autorizzazione dell’ente di appartenenza, svolge attività di revisore dei conti ha natura di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
La giurisprudenza si è consolidata, infatti, attorno alla definizione del ruolo del revisore dei conti come “esercizio di pubbliche funzioni” e ai relativi compensi, quando siano erogati da una P.A., si applica perciò l’art. 50, c. 1, lett. f), TUIR:
“1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: (…)
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”.
Poiché tale soggetto non può emettere fattura ai fini IVA, la certificazione del compenso avverrà attraverso la presentazione all’ente di un’apposita nota spese, non attraverso un cedolino paga.
Aldilà della natura del reddito, infatti, il revisore non è dipendente dell’ente che lo ha incaricato della specifica funzione.
La forma di tale documento presenta alcuni elementi fondamentali, tra i quali i dati anagrafici del beneficiario, l’oggetto della prestazione e la data della ricevuta.
La parte economica contiene:
- l’importo lordo del compenso;
- la ritenuta d’acconto IRPEF sul lordo (20%);
- le eventuali spese da rimborsare.
Quanto alla parte contributiva, si rammenta che l’INPS (circ. n. 6/2014) ha chiarito:
“Sono esclusi dall’assoggettabilità ai soli fini contributivi – ma non ai fini fiscali - i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50 - ex art. 47 - del TUIR), che in linea generale sono quelli in cui manca una correlazione con la prestazione lavorativa ovvero con il rapporto di servizio."
Va poi inserita, preferibilmente in calce, la seguente dicitura: “La prestazione non è soggetta al regime Iva a norma dell’art. 5, c. 2, D.P.R. 633/72".
Sul compenso lordo, l’ente locale che ha incaricato il revisore dovrà versare l’IRAP.
15 aprile 2024 Massimo Monteverdi
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