Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente, in seguito alla conclusione di un procedimento disciplinare, deve applicare la sanzione della sospensione dal servizio e della retribuzione, si chiedono i seguenti chiarimenti:
L’ARAN, a proposito della particolare fattispecie esposta nel quesito, ha chiarito quanto segue (orientamento applicativo RAL-558):
“La questione, per la rilevanza rivestita, è stata sottoposta al Tavolo di coordinamento giuridico operante presso questa Agenzia che ritiene che si debba distinguere tra applicazione della sanzione (notifica al lavoratore della decisione disciplinare adottata nei suoi confronti) e materiale esecuzione della stessa.
La prima consente di verificare il rispetto dei termini contrattualmente stabiliti per la conclusione del procedimento disciplinare; la seconda dipende esclusivamente dalle decisioni del datore di lavoro, che può anche optare per una soluzione di esecuzione diluita nel tempo della sanzione della sospensione.
Pertanto:
a) se il dipendente è in servizio e l’ente gli comunica i giorni di esecuzione della sanzione con decorrenza da una certa data, qualora a quella stessa data il dipendente stesso si assenti per il sopraggiungere di uno stato di malattia, questo, comunque, non dovrebbe esplicare alcun effetto in quanto, per il principio generale della prevenzione degli stati di sospensione dal lavoro, lo stesso già non avrebbe dovuto presentarsi in servizio;
b) qualora, invece, il dipendente sia già assente per malattia al momento della comunicazione della decisione disciplinare adottata, per lo stesso principio della provenienza, l’ente attenderà il rientro in servizio per la comunicazione dei giorni di esecuzione della sospensione, con gli effetti di cui al punto precedente. Qualora, la sanzione da applicare sia il licenziamento, occorrerebbe tenere conto della giurisprudenza (per alcuni casi v.Trib.Bari 569 del 19.1.2000; Cass.n.6348 del 16.5.2000) secondo la quale l’irrogazione della sanzione del licenziamento durante il periodo di comporto resta temporaneamente inefficace fino alla guarigione o alla scadenza del comporto. Il licenziamento per giusta causa, invece, potrebbe essere intimato anche durante il periodo di comporto (Cass.20.10.2000, n.13903; Pret.Nola sez.Pomigliano D’Arco, 16.1.1996).”
Pertanto, ai quesiti posti dall’istante è possibile rispondere come segue:
1) se all’atto della comunicazione della sanzione in dipendente è in malattia, l’ente attenderà il rientro in servizio per comunicare l’esecuzione della sospensione;
2) se il dipendente già sospeso si ammala nel corso del periodo di sospensione, la malattia non produce effetti sulla sospensione che continua fino alla sua conclusione.
18 aprile 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7255, sintomo n.7355
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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