Congedo parentale per padre dipendente pubblico e madre dipendente privata e fruizione in contemporanea
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl 28/3 un dipendente presenta le dimissioni per assunzione presso altro Ente dal 1/5; è padre di un bambino che compirà un anno a metà aprile. Si richiamano gli artt. 27-bis, 54 c. 1 e 7, 55 c. 1, D. Lgs. 151/2001. Compiendo il bambino l'anno nel mezzo del periodo di preavviso, si applica l'art. 55, c. 1, D.Lgs. 151/2001(esonero dal preavviso e corresponsione indennità sostitutiva del preavviso) oppure il dipendente ha l'obbligo del preavviso e corrisponderà l'indennità sostitutiva del preavviso se non espletato?
L’art. 55, cc. 1-2, D. Lgs. n. 151/2001 dispone:
“1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.”
A tale proposito, l’art. 27-bis, c. 1, D.Lgs n. 151/2001 prevede che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 896/2020) ha precisato quanto segue:
“Alla luce della formulazione dell'art. 55 non appare manifesta una intenzione di modifica della originaria voluntas legis, secondo la quale il diritto di dimettersi senza preavviso non era condizionato dalla fruizione del periodo di congedo, richiesto ai soli fini del diritto a percepire le indennità di legge e contrattuali.
In tal senso, sembrerebbe orientata anche la recente giurisprudenza di merito nella quale si riconosce il diritto del genitore a dimettersi senza preavviso in ragione di un'interpretazione dei primi due commi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 in senso favorevole alla tutela della paternità (v. Trib. Monza sent. 18 febbraio 2020 n. 107).
Appare pertanto corretto affermare che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all'esonero dal preavviso.”
Anche l’INPS si è espresso a proposito con circ. n. 32/2023.
Innanzitutto, a proposito della natura del congedo di paternità di cui all’art. 55, l’INPS precisa che: “in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del D.Lgs n. 151 del 2001.”
Quanto al diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, la circolare precisa che:
“In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico – finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.Lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.”
Pertanto, il lavoratore padre dimissionario:
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