Scuola, il Dl PNRR è legge. Approvate definitivamente nuove misure per l'anno scolastico 2025/2026
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Mauro Tenca
QuesitiVolevamo avere un chiarimento sull'inquadramento normativo del servizio di trasporto scolastico comunale destinato alle scuole dell'infanzia e primaria. In particolare sul sistema di tariffazione per sapere se, non essendo un servizio a domanda individuale, esiste un tetto massimo di copertura che l'Ente può raggiungere mediante l'applicazione del costo all'utente o se, invece, non esistono vincoli in tal senso.
Come ben riportato nel quesito il servizio di trasporto non rientra tra i servizi a domanda individuale. Ciononostante tale servizio è certamente un servizio di interesse economico generale di livello locale (servizio pubblico locale di rilevanza economica), la cui disciplina si trova ora ben dettagliata all’interno del d.lgs. 201/2022 recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.
Ragion per cui, per quanto concerne la materia delle tariffe non è più possibile riferirsi all’articolo 117 del TUEL che forniva criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi pubblici, atteso che tale norma è stata abrogata per espressa previsione dell’articolo 37 del d.lgs 201/2022.
Ciò detto il d.lgs 201/2022, all’articolo 2, definisce tariffe “i prezzi massimi unitari al netto delle imposte” e, all’articolo 3, sottolinea che le stesse devono essere orientate a costi efficienti, ossia i costi che sopporterebbe un’impresa media del settore.
Va da sé che un’impresa cercherà di orientare le tariffe per rispondere a quei requisiti di efficienza, economicità per garantire la integrale copertura finanziaria.
Allo stesso modo deve comportarsi l’ente locale. Ad oggi la gestione del servizio pubblico di interesse economico generale di livello locale deve rispondere più che mai a principi di concorrenza, sussidiarietà, efficienza nella gestione ed efficacia della soddisfazione dei bisogni dei cittadini garantendo una produzione di servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati.
Va da sé che resta fermo quanto stabilito nella deliberazione della Corte dei conti, sezione autonomie, n. 25 del 7 ottobre 2019. La Corte ha stabilito che “nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiate, può decidere di erogare il servizio di trasporto scolastico anche gratuitamente”. Allo stesso modo si esprime il decreto legge 29 ottobre n. 126 del 2019, il cui articolo 3 dispone che: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
19 aprile 2024 Mauro Tenca
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Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
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