Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se dal calcolo della capacità assunzionale posso escludere le spese per convenzioni tra due comuni e superare quindi il limite di incremento massimo di spesa risultante dal modello di calcolo.
La normativa vigente consente di escludere dalle spese di personale ai fini del calcolo delle capacità assunzionali ex D.M. 17 marzo 2020 solamente quelle sostenute dall’ente a capo di una segreteria convenzionata e rimborsate dagli altri enti convenzionati.
Questi ultimi devono aggiungere alla loro spesa di personale la quota rimborsata all’ente capoconvenzione pro-quota, sulla base della percentuale indicata in convenzione.
L’utilizzo di personale in convenzione ex art. 23, CCNL 16.11.2022, invece, non ha ancora ricevuto una simile previsione normativa.
Le conseguenze peraltro sono fondamentalmente neutre sotto il profilo della capacità assunzionale.
Infatti:
Si rammenta, infatti, che:
Si può obiettare, correttamente, che le entrate correnti sono considerate nel calcolo come media dell’ultimo triennio, per cui la quota rimborsata dall’ente utilizzatore è neutra solo se è compresa in ogni anno del triennio.
Si tratta, come detto, di un’osservazione giusta che, tuttavia, può essere superata solo da una norma che, al pari delle convenzioni di segreteria, renda esplicita l’esclusione della quota di spese di personale in più.
Al momento, tale norma non esiste e pertanto si deve ragionare come sopra esposto.
22 aprile 2024 Massimo Monteverdi
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