Tempistiche per rimborso in caso di esito sfavorevole della sentenza di secondo grado e termine per presentare ricorso in Cassazione
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Corte di Cassazione - Ordinanza 10505/2024 del 19 aprile
Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada SanzioniSecondo l'ordinanza 10505/2024 depositata il 19 aprile dalla Corte di Cassazione non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è «omologato», ma solo «approvato». La Cassazione ritiene illegittima quella che è stata sinora la prassi seguita.
La norma di riferimento è l’articolo 142, comma 6 del Codice della strada, il quale prevede che le apparecchiature di rilevamento debbano essere «debitamente omologate». Il problema sta ne fatto che le apparecchiature risultano «approvate», e non omologate. C’è sempre stato chi ha ritenuto che i procedimenti amministrativi di approvazione ed omologazione siano assolutamente sovrapponibili, ma altri da tempo sostengono il contrario, cosicché gli accertamenti effettuati con apparecchi approvati sarebbero illegittime.
Fonte: Corte di Cassazione
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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