Vincoli per utilizzo della quota dei contributi edilizi commisurata al costo di costruzione

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
23 Aprile 2024

Atteso che i proventi da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono destinati esclusivamente alla realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione comunale, l'utilizzo della mera quota relativa al costo di costruzione può ritenersi libero da vincoli di destinazione?

Risposta

Preliminarmente si deve osservare che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni è disciplinato dall’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale ha elencato in via esclusiva le tipologie di spese che possono essere finanziate da detti proventi, come segue:

  • manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
  • interventi di riuso e di rigenerazione;
  • interventi di demolizione di costruzioni abusive;
  • acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
  • interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
  • interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

La norma sopra richiamata è stata oggetto di successivi interventi normativi che ne hanno integrato il contenuto originario, includendo tra le spese finanziabili con i proventi edilizi  le spese di progettazione per opere pubbliche (articolo 1-bis, comma 1, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge n. 172/2017) ed il completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti (articolo 13, comma 5-quinquies, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge n. 8/2020).
Tanto premesso, si evidenzia che nella nozione di “proventi dei titoli abilitativi edilizi” sono da ricomprendere sia il contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, sia il costo di costruzione (articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); conseguentemente anche la quota relativa al costo di costruzione è da ritenersi soggetta ai vincoli indicati nel sopra ricordato comma 460 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016.


23 aprile 2024                  Ennio Braccioni

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