Spese per segretario a scavalco o reggente ai fini del calcolo delle capacità assunzionali
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiArt. 3 comma 6 DL n. 44/2023-Per gli anni 2023-2026, per i Comuni sprovvisti di segretario alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, c. 557-quater e 563, della L. n. 296/2006 e dell'art. 23, c. 2, del D.lgs. n. 75/2017 la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'art. 31-bis, comma 5 del DL n. 152/2021. Questa norma vale solo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti? o per tutti?
La norma citata nel quesito recita: “6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.”
Nel testo non si fa diretto riferimento ad alcuna soglia di abitanti per l’applicazione dell’esclusione in oggetto.
Che la norma sia applicabile ad ogni comune lo dimostra il fatto che i limiti ai quali si fa riferimento sono sia il comma 557-quater sia il comma 562 dell’art. 1, L. n. 296/2006.
Com’è noto, mentre il comma 557-quater riguarda gli enti sottoposti fino al 2015 al patto di stabilità (superiori a 1.000 abitanti), il comma 562 riguarda gli enti non sottoposti nel 2015 al patto (fino a 1.000 abitanti).
Ne segue l’applicabilità della norma a ogni ente locale sprovvisto di segretario alla data di entrata in vigore del decreto.
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