Accesso alle informazioni relative alla identità di un cittadino che segnala la mutazione di residenza di un altro cittadino

Risposta del Dott.ssa Palmieri Liliana

Quesiti
di Palmieri Liliana
26 Aprile 2024

A seguito di istanza scritta, questo Comune chiedeva ad altro Comune ai sensi dell’art. 16 comma 1 DPR 223/1989 la verifica della dimora abituale di una cittadina. A seguito di accertamenti positivi un altro comune invitava la signora a regolarizzare la sua posizione anagrafica, in quanto risulta dimorante presso l’abitazione della madre. La madre della signora presenta ora a questo comune istanza di accesso agli atti per conoscere chi è stato a segnalare la presenza figlia nell'altro comune. Si chiede se l’istanza possa essere accolta.

Risposta

La questione illustrata nel quesito investe la problematica dell’accesso alle informazioni relative alla identità del segnalante; sull’argomento si sono registrati, nel tempo, orientamenti diametralmente opposti. Mentre in un primo momento l’orientamento, dottrinario e giurisprudenziale, era favorevole alla possibilità di accedere al nominativo del segnalante, più recentemente si è assistito ad un cambio di rotta, che ha determinato un approccio molto più cauto e restrittivo, tale da determinare l’esclusione del diritto di accesso alla identità del segnalante. 

A questo proposito si citano una sentenza del TAR Emilia Romagna - Bologna, sez. II, 8 febbraio 2022, n. 136 e una autorevole pronuncia del Consiglio di stato, Sez. III 1° marzo 2021, n. 1717. La pronuncia più recente è del TAR Emilia Romagna, che, rigettando il ricorso proposto dall’interessato, ha distinto l’accesso agli atti amministrativi dall’accesso ai dati personali contenuti nella segnalazione. Il nominativo del segnalante secondo il Tar Emilia Romagna è oggetto di una tutela costituzionale e al proposito trova applicazione la disciplina europea (GDPR) e la correlata normativa nazionale. Secondo il TAR, il nome del segnalante non è un atto amministrativo, ma è un dato personale, ex art. 4, comma 1, lettera l), del GDPR e come tale rientra tra le informazioni protette dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ratificata dalla legge n. 130/2008. Interessante l’approccio restrittivo, anche se occorre rilevare che la distinzione fra l’atto amministrativo ed i dati ivi contenuti è abbastanza originale, ma di difficile condivisione.
Più incisiva, e sempre nel segno del diniego all’accesso, la precedente pronuncia del Consiglio di Stato n. 1717/2021, che effettua una analisi approfondita e condivisibile della accessibilità del nome del segnalante, soffermandosi anche su un aspetto molto interessante: l’esigenza di salvaguardare l’autore della segnalazione da recriminazioni o ritorsioni.

In particolare, secondo il parere del Consiglio di Stato, la segnalazione non può costituire oggetto di accesso agli atti, poiché non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la “denuncia” scaturente dalla segnalazione e l’atto finale adottato dalla pubblica amministrazione. In altri termini, non è la denuncia che fa scattare l’obbligo della P.A. di agire; l’obbligo infatti è previsto dalla legge e non è azionabile dal privato.
La segnalazione è meramente sollecitatoria dell’attività della P.A.; la conoscenza degli atti relativi all’attività della pubblica amministrazione soddisfa, di norma, l’interesse conoscitivo del richiedente.

In pratica, la segnalazione del privato ha il solo effetto di sollecitare il promovimento d'ufficio del procedimento, ma non acquisisce efficacia probatoria; pertanto, di fronte al diritto alla riservatezza del terzo, la pretesa di conoscenza dell'esposto da parte del richiedente, “se svincolata dalla preordinazione all'esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l'ordinamento non può tutelare”.

Si ricorda che il diritto di accesso “documentale” è soggetto alle limitazioni previste dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990; pertanto, non deve essere consentito l’accesso ad un dato che non sia ritenuto necessario per la tutela di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Nel caso di specie, la conoscenza del nome del segnalante non appare diretta alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante in capo alla madre della signora e pertanto la richiesta va rigettata.


26 Aprile 2024                  Palmieri Liliana 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n.3293, sintomo n.3328
 

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