Base di calcolo per il monte salari ai fini della retribuzione di risultato del segretario

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
29 Aprile 2024

Al segretario comunale sono stati erogati nell'anno 2024 i diritti di segreteria riferendosi ai contratti erogati nel 2023 (non sono stati erogati a dicembre 2023). Si chiede se per l'erogazione della retribuzione di risultato del 2025 (base dell'anno da prendere in considerazione è il 2024) i diritti di segreteria erogati nel 2024 per il 2023 vengono presi in considerazione per il calcolo del 10% del monte salari.

Risposta

L’ARAN ha chiarito nell’orientamento applicativo AFL-6 quanto segue:
“(…) l’art. 42, comma 2 del CCNL del 16.5.2001 (biennio economico 1998-1999) prevede che la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali può essere corrisposta in un importo massimo del 10% del monte salari dell’anno di riferimento. La nozione di monte salari, come già chiarito in altri orientamenti applicativi dell’Agenzia, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno.
Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio.
Non costituiscono, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo.
Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti. (…).”

Mentre gli arretrati contrattuali, però, derivano da un atto negoziale non discrezionale, i diritti di rogito sono liquidati periodicamente sulla base della prassi amministrativa dell’ente.
Poiché essi devono comunque essere inclusi nel monte salari ai fini del calcolo della retribuzione di risultato, e considerando che essi sono corrisposti regolarmente, si ritiene opportuno che rientrino nella base di calcolo secondo il criterio di cassa.
Quindi, i diritti di rogito erogati nel 2024 saranno inclusi nel monte salari per determinare la retribuzione di risultato 2024, indipendentemente dal fatto che si riferiscano a contratti sottoscritti nell’esercizio precedente.


29 aprile 2024                   Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7295, sintomo n.7395
 

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