Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi D’Aprano
QuesitiVoci in detrazione dal PEF. Il comma 1.4 della determina n. 2/2020 stabilisce che dal totale dei costi del PEF debbano essere portate in deduzione le somme da recupero evasione. E' corretto che per l'aggiornamento del PEF biennale 2024-2025 il Comune abbia comunicato gli importi riscossi da recupero evasione negli anni 2022 e 2021 (per le annualità precedenti)? Oppure è discrezionale la scelta di comunicare tali importi riscossi avendo poi gli stessi un impatto sulla copertura dei costi?
Le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina 2/2020 rappresentano voci di entrata che finanziano indirettamente la TARI, riducendo la somma definitivamente a carico dei contribuenti.
Fanno parte di tali voci:
Nello specifico, le “entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione” rappresentano somme incassate che aumentano il gettito totale proveniente dalla TARI; non potendo utilizzare la Tassa Rifiuti per fare “cassa”, tali maggiori somme devono essere restituite ai contribuenti attraverso una detrazione dal totale tariffario sul quale verranno determinate le tariffe per l’anno di riferimento e non una riduzione dei costi determinati in base al metodo ARERA.
Ovviamente dovendo essere somme “effettivamente conseguite”, non possono riferirsi a previsioni di bilancio corrente ma devono riguardare accertamenti riferiti ad anni precedenti, senza alcuno specifico riferimento ad un determinato anno finanziario; unico limite è evitare la duplicazione di imputazione delle medesime somme su vari piani finanziari.
Altro accorgimento, prima di detrarre maggiori somme per il recupero evasione, occorre avere una precisa contezza anche delle somme sgravate e inesigibili per gli anni pregressi, sempre con la finalità di assicurare l’uguaglianza tra spese ed entrate del servizio di gestione dei rifiuti.
29 aprile 2024 Luigi D’Aprano
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