Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiE' pervenuto a questo comune un modello cons01 relativo alla variazione di indirizzo estero di una cittadina nata nel 2007 (con doppio cognome). La stessa risulta anagraficamente sconosciuta. Risulta invece atto di nascita, ma con il solo cognome del padre (già cittadino AIRE). Si chiede un parere su come procedere sia ai fini dell'iscrizione AIRE sia relativamente al doppio cognome.
Probabilmente al momento della trascrizione dell'atto di nascita, il doppio cognome attribuito all’origine alla ragazza secondo la legge straniera venne corretto ai sensi dell'articolo 98 comma 2 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, attribuendo il solo cognome paterno previsto, allora, dal nostro ordinamento.
L’articolo 98, comma 2 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, prevede che l’ufficiale di stato civile, nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana (as esempio il doppio cognome), provvede, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione dell’atto, attribuendo al soggetto il cognome a lui spettante secondo la legge italiana e pertanto, allo stato attuale, quello paterno.
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. F/397-5226 del 15 maggio 2008, supera l’interpretazione a lungo mantenuta ferma, che imponeva all’ufficiale di stato civile di far prevalere la legge italiana e procedere pertanto d’ufficio alla correzione dell’atto di nascita, attribuendo al minore il solo cognome paterno.
La modifica, senza il consenso dell’interessato, del cognome originariamente attribuito in un diverso paese dell’Unione Europea si pone infatti in contrasto con l’ordinamento comunitario (Sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 ottobre 2003, resa nel caso C-148/02 nei confronti del Belgio, relativa ad un soggetto in possesso della doppia cittadinanza spagnola e belga. In questa sentenza, la Corte di Giustizia UE, pur avendo ribadito che le norme che disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli stati membri, ha statuito che l’ordinamento interno deve consentire all’interessato la possibilità di richiedere alle autorità amministrative competenti un provvedimento che permetta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita).
La Circolare del Ministero dell'Interno n. F/397-5226 del 15 maggio 2008 suggerì la possibilità di ripristinare il doppio cognome originario, previa istanza dell'interessata ed applicando una procedura di correzione ai sensi dell’articolo 98, comma 1, del dPR 3 novembre 2000, n. 396.
Annotazione a margine che potrà essere del seguente tenore:
Ai sensi dell’art. 98 c. 1 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, l’atto sopracitato relativo al cognome viene corretto su istanza di parte da ………, dove è scritto “ ……” debba invece leggersi ed intendersi “ ….”.
Si suggerisce pertanto di richiedere la presentazione dell’istanza di ripristino del cognome attribuito alla nascita alla cittadina per il tramite del Consolato competente comunicando altresì che, al momento, non è possibile dare seguito all’iscrizione AIRE in quanto non risulta presente l’atto di nascita.
Ripristinato il doppio cognome attribuito alla nascita si potrà dare seguito all’iscrizione AIRE in quanto si avrà un atto di nascita allineato con il cons.01 inviato dal consolato.
29 aprile 2024 Andrea Dallatomasina
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