Conteggio del personale in servizio al 31.12.2018 – corretta applicazione dell’art. 79, comma 1, lett. b) del nuovo CCNL 16.11.2022
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta del Dott. Mario Petrulli
QuesitiLa regione Puglia con D.G.R. 2250/2017 ha approvato il R.E.T di cui all'art. 4 del d.p.r. 380/2001; nella medesima delibera erano previste le definizioni uniformi soggette a parametri discrezionali da deliberare in c.c.; la l.r. del nuovo R.E.T prevedeva espressamente la cogenza dei contenuti del R.E.T..
QUESITO: in mancanza della deliberazione di recepimento e fissaggio dei parametri discrezionali, può non essere applicato il R.E.T. ?
L’art. 2, comma 3, dell’Intesa del 20 ottobre 2016 dispone che:
“3. Entro il termine stabilito dalle regioni nell’atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.”
Coerentemente con quanto previsto nella citata Intesa, il punto 5 della D.G.R. Puglia n. 2250/2017 prevede “di disporre che i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, devono adeguare i propri regolamenti edilizi comunali allo Schema di regolamento edilizio tipo allegato alla presente Deliberazione entro il termine 31 dicembre 2017, e che, decorso infruttuosamente tale termine, il regolamento edilizio comunale che non sia stato medio tempore adeguato, cessa di avere effetto nelle parti incompatibili con lo Schema di regolamento tipo, così come disposto dalla LR. n. 46/2017”.
Conseguentemente, se il Comune non ha ancora provveduto a recepire le novità ed adeguare il proprio regolamento edilizio, le definizioni uniformi e le disposizioni regionali in materia edilizia trovano diretta applicazione.
In sintesi, perciò, il regolamento edilizio tipo regionale non può non essere applicato.
29 aprile 2024 Mario Petrulli
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