Annullamento della soppressione del presidio di pronto soccorso

Tar Umbria - Perugia, Sezione I - Sentenza 7 febbraio 2018, n. 98

Servizi Comunali Tutela salute pubblica
di Ferrara Dario
09 Marzo 2018

MASSIMA

Deve ritenersi che la normativa in tema di pronto soccorso debba essere applicata con una interpretazione costituzionalmente orientata che a tal fine deve privilegiare il criterio, all’interno della dimensione regionale del servizio, tendente ad una organizzazione territoriale più rapida possibile e perciò tendente alla conservazione dei presidi nelle zone “svantaggiate”: ne consegue che deve essere annullata la soppressione del presidio di pronto soccorso che costringano l’utenza a rivolgersi a servizi il cui espletamento richieda un aumento dei tempi di percorrenza – fra andata e ritorno - oltre il limite di sessanta minuti indicato dalla normativa.

ARTICOLO

In barba alla spending review non si può tagliare il pronto soccorso che serve il paesino di montagna

Sì al ricorso del Comune: impossibile costringere l’utenza a viaggi di più di un’ora, andata e ritorno. Pesano i disagi alla viabilità, specie d’inverno: da conservare i presidi nelle zone svantaggiate

 

Va bene la spending review per ridurre la spesa sanitaria. Ma non si può tagliare il pronto soccorso nel presidio che serve il paesino di montagna costringendo l’utenza a spostamenti che hanno tempi di percorrenza superiori a un’ora fra andata e ritorno. E ciò perché il dm 70/2015 tutela i servizi a favore delle zone svantaggiate: bisogna infatti tenere presenti i disagi connessi alla viabilità e alle condizioni climatiche, che d’inverno sono proibitive. È quanto emerge dalla sentenza 98/2018, pubblicata dalla prima sezione del Tar Umbria.

 

Diritto alla vita

Accolto il ricorso proposto dal Comune di un migliaio di anime che si trova a seicento metri sul livello del mare: è annullata la delibera dell’Asl nella parte in cui sopprime il pronto soccorso nel presidio cui afferisce l’utenza del paesino. E ciò perché alla normativa, che pure punta a ridurre i costi, deve essere applicata un’interpretazione costituzionalmente orientata: nella dimensione regionale del servizio bisogna privilegiare il criterio dell’organizzazione territoriale più rapida. Quando si tratta di medicina d’urgenza, infatti, non è in gioco la qualità del servizio ma un diritto fondamentale dell’individuo come quello alla vita: la ripartizione territoriale dei presidi deve quindi «rispondere a un nucleo irriducibile del diritto alla salute, affermato dalla Corte costituzionale». Respinta invece la domanda contro la soppressione del riparto di neurologica perché vicino c’è un altro ospedale che rispetta i parametri del dm 70/2015. Spese di giudizio compensate.

 

Dario Ferrara

 

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