Tar Veneto - Venezia, Sezione II - Sentenza 16 febbraio 2018, n. 184
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In tema di project financing, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l’amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione, posto che tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, tali da non potere essere rese coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa: ne consegue che nella presentazione del progetto da parte del promotore, vi è un’assunzione consapevole di rischio a che quanto proposto non venga poi stimato conforme all’interesse pubblico e dunque davvero da realizzare.
ARTICOLO
Il Comune può far marcia indietro sul project financing se l’opera non è più di interesse pubblico
Legittimo revocare la delibera che approvava la proposta: ente non tenuto a bandire la gara, il promotore che presenta il progetto si assume il rischio che poi possa non essere realizzato
Contrordine: quell’opera pubblica non s’ha da fare con la finanza di progetto. Il Consiglio comunale ben può deliberare la marcia indietro sulla proposta di lavori in regime di project financing se viene meno l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera: l’amministrazione non risulta obbligata a bandire la procedura di gara per affidare la concessione anche dopo che la proposta è stata dichiarata di interesse pubblico. Il promotore che la presenta, infatti, si assume il rischio che l’interesse pubblico venga meno e che dunque l’opera non vada realizzata davvero. È quanto emerge dalla sentenza 184/18, pubblicata dalla prima sezione del Tar Veneto.
Consolidamento escluso
Bocciato il ricorso delle imprese promotrici. La valutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera resta immanente alla procedura. E la decisione se bandire o meno la gara per l’affidamento della concessione costituisce un tipico atto di discrezionalità dell’amministrazione: non può dunque essere il giudice amministrativo a ordinare al Comune di procedere. Nella specie la fase della gara per la selezione dell’affidatario risulta interrotta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte: in capo alle imprese promotrici non si configura alcun affidamento sul consolidamento della propria posizione. Nel project financing l’amministrazione si concentra su di una proposta, valutando se è di interesse pubblico, e non su di un possibile contraente: anche dopo che il progetto risulta approvato resta incerta la cerchia dei possibili affidatari della concessione che parteciperanno alla procedura competitiva. Spese compensate.
Dario Ferrara
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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