Rimborso di spese di parcheggio per missione fuori dalla sede di lavoro
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiQuale titolo edilizio occorre per il seguente intervento: ampliamento dell'attuale parcheggio (a servizio di uno stabilimento industriale), mediante realizzazione di un nuovo parcheggio. Il nuovo parcheggio occuperà una superficie di mq 990, m. 33 x 30,. I lavori prevedono la formazione di un cassonetto di sottofondo di circa 40 cm, con massicciata in pietrame di varia pezzatura fino a saturazione e sovrastante pavimentazione e realizzazione di una scalinata per collegare i parcheggi.
Trattandosi di un’opera che incide fortemente sullo stato dei luoghi in maniera irreversibile, ritengo che la stessa possa considerarsi una nuova costruzione subordinata al previo rilascio del permesso di costruire (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 giugno 2019, n. 4423), non potendosi considerare una mera pertinenza (TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 8 novembre 2019 n. 2348).
In generale, la realizzazione di un parcheggio è sempre stata considerata subordinata al massimo titolo edilizio (cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. 29 aprile 2019, n. 380, secondo cui “La realizzazione sia del piazzale di considerevoli dimensioni sia del tratto di strada oggetto dell’ordinanza impugnata, costituiscono opere dirette a modificare in modo permanente il territorio circostante e perciò necessitanti del previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (v. T.A.R. Campania –NA- sez. VIII, 10/3/2016 n. 1397)”.
Il fatto che esista già un parcheggio e che la nuova realizzazione si tradurrebbe in un ampliamento del primo rappresentano circostanze irrilevanti ai fini dell’esclusione del permesso, visto che l’ampliamento comporta comunque un aumento del carico urbanistico, considerato che in precedenza l’area era libera e non lo rimane più dopo l’intervento e che il nuovo parcheggio potrebbe comunque essere utilizzato autonomamente rispetto a quello esistente.
Considerato l’estensione, la finalità, le modalità realizzative e lo stabile collegamento con il parcheggio già esistente (tramite la scala), ritengo non applicabile al caso specifico la normativa di favore prevista dall’art. 6 del Testo Unico Edilizia in merito alle pavimentazioni libere. Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza (TAR Toscana, sez. III, sent. 1° agosto 2022, n. 972), “Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, le opere di pavimentazione costituenti attività di edilizia libera sono configurabili quando costituiscono opere accessorie pertinenziali di edifici in zone edificabili e, pertanto, sono di entità minima, svolgono una funzione accessoria ed essenziale rispetto al bene principale e non incidono in modo significativo sul territorio; le stesse, invece, non possono essere ricondotte alle ipotesi di cui all'art. 136 della L.R.T. n. 65/2014 quando hanno notevole estensione, comportano la permanente trasformazione del suolo inedificato e sono funzionali al mutamento della destinazione d'uso del terreno”. Ad ulteriore conferma, ricordo che la giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 gennaio 2024, n. 57) ha affermato che nel caso di una pavimentazione di 850 mq di superficie non è applicabile l’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001.
7 maggio 2024 Mario Petrulli
Per i clienti Halley: ricorrente QU n. 323, sintomo n. 331
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno – Comunicato n.3 del 28 marzo 2025
Risposta di Ambrogio Fichera
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024
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