Dipendenti pubblici: aggiornata la procedura dell’accertamento sanitario
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn riferimento all’art. 92 TUEL, si chiede se il contratto nell’Ente di appartenenza può essere di 24 ore, oppure al massimo di 18 ore.
I dipendenti part time fino al 50%, anche a tempo determinato, sono legittimati a stipulare due contratti di lavoro, in generale, dall’art. 53, c. 7, CCNL 21 maggio 2018 (tuttora vigente):
“7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.”
Non è necessaria l’autorizzazione del primo ente; l’unico vincolo (oltre alla comunicazione tempestiva dell’attivazione del secondo contratto) posto dalla norma è che non vi sia conflitto d’interessi con il primo datore di lavoro per effetto della sottoscrizione del secondo contratto.
La conferma è giunta anche dall’ARAN con orientamento applicativo CFL-136:
“L’articolo 92 del D.Lgs 267/00, come noto, prevede per il solo personale degli enti locali una specifica deroga al divieto generale di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego.
Pertanto, un ente locale può legittimamente procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché siano rispettate le previsioni del comma 1 dello stesso art. 92.
Come specificato all’art. 53 “Rapporto di lavoro a tempo parziale” del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, da leggere in combinato disposto con l’art. 19 “Contratto individuale di lavoro” dello stesso contratto:
- la previsione dell’assunzione e della tipologia contrattuale deve essere prevista nel Piano dei Fabbisogni (comma 1 lett. a) art. 53);
- il rapporto di lavoro a tempo parziale è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro in cui si devono stabilire anche le modalità di articolazione della prestazione lavorativa: durata e collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (comma 11, art. 53 e comma 4 art. 19 dello stesso CCNL);
- nel caso di specie, il dipendente avrà due distinti contratti individuali di lavoro che regolano i rispettivi rapporti;
- il dipendente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro deve rendere la dichiarazione di cui al comma 6 dell’art. 19 del CCNL in esame, in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità, che dovrà essere resa con riferimento al posto da ricoprire.”
Ne segue che un dipendente part time al massimo per 18 ore settimanali può stipulare un altro contratto di lavoro dipendente con altro ente locale, senza chiedere l'autorizzazione all'ente di appartenenza, al quale si dovrà dare solo comunicazione dell'attivazione della nuova attività lavorativa.
8 maggio 2024 Massimo Monteverdi
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