Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl mio ente percepisce il rimborso da parte dello stato per la stabilizzazione di personale del 2018 e registra la somma nel titolo secondo trasferimento dallo Stato di conseguenza sono destinati alla copertura di una parte degli stipendi titolo I.
Ai fini del computo del fabbisogno del personale tali somme devono essere sottratte, in entrate e in uscita o avendo già specifica destinazione con la registrazione contabile sono già compensate?
A norma dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e del successivo decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, la sostenibilità della spesa di personale è espressa in percentuale come rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, e la spesa è considerata sostenibile se non supera il valore soglia di cui all’art. 4, comma 1 del citato DM, valore che è stabilito in misura differenziata per classi di popolazione. Per la verifica della sostenibilità, sia la spesa che le entrate sono rilevate non dalla competenza ma dal rendiconto: la spesa dall’ultimo rendiconto approvato, le entrate sono intese come media degli ultimi tre rendiconti, al netto del FCDE (art. 2 del DM 17 marzo 2020).
Relativamente alla possibilità di escludere dal suddetto calcolo sia la quota di spesa eterofinanziata (coperta cioè da fondi provenienti da soggetti terzi) che la corrispondente entrata, si richiama l’articolo 57, comma 3-septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, secondo il quale “ A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente “.
Tale norma, allo scopo di migliorare la capacità assunzionale degli enti, ha introdotto il principio della neutralità delle spese per assunzioni coperte da etero-finanziamenti, ma stabilisce espressamente la applicabilità dello stesso alle sole assunzioni effettuate successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 104/2020, e quindi dopo il 14 ottobre 2020 (vedasi al riguardo la delibera della Corte dei conti della Sezione Sicilia n. 111/2022).
Stante il tenore letterale del comma 3-septies dell’articolo 57 sopra riportato, al quesito posto - in quanto riferito ad assunzioni disposte nel 2018 - deve darsi risposta negativa.
9 maggio 2024 Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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