Norme anticorruzione e trasparenza per i consorzi stradali obbligatori: consultazione on line
ANAC – 15 novembre 2023
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede un parere, ed eventualmente i riferimenti normativi, in merito alla tempistica che può trascorrere tra l'emissione di un provvedimento dirigenziale (determina) e la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio o su amministrazione trasparente. Stesso quesito si pone in merito alla pubblicazione di atti e provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa (sindaco, delibere di giunta, decreti).
Il tempo intercorrente tra l’approvazione e la pubblicazione all’albo pretorio è stabilita da norme di regolamentazione o, in mancanza, da disposizioni interne. Generalmente i sistemi informatici consentono l’immediata pubblicazione all’albo on line con apposito comando non appena il provvedimento è sottoscritto definitivamente dal dirigente proponente dopo il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 TUOEL, previa acquisizione dei pareri ex artt. 147 bis TUOEL.
In relazione all'Amministrazione Trasparente, l’art. 23 del d.lgs. n. 33/13 dispone la pubblicazione periodica (pubblicazione ed aggiornamento semestrali) esclusivamente degli elenchi (non dei singoli) dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico (delibere di Giunta e Consiglio) e dai dirigenti (determinazioni gestionali), con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dagli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 11 e 15 L. 241/90.
Quindi, in Amministrazione Trasparente, salvo che l’Ente non stabilisce diversamente mediante apposita disposizione regolamentare, non è prevista la pubblicazione integrale delle determinazioni degli uffici e delle deliberazioni degli organi.
Le ordinanze contingibili sindacali, invece, vanno pubblicate all'albo on line immediatamente dopo la relativa sottoscrizione, in ragione della propria natura e delle correlate finalità, mentre a norma dell’art. 42 del citato d.lgs. n. 33/2013 vanno pubblicate in Amministrazione trasparente tempestivamente (quanto prima) con l’ indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti, i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari, il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione. L’aggiornamento dei dati pubblicati deve avvenire “tempestivamente” e la durata di pubblicazione è prevista in cinque anni, contati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (ex art. 8, d.lgs. 33/2013).
13 Maggio 2024 Eugenio De Carlo
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