Indennità ex VIII qualifica funzionale e dipendente in congedo straordinario

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
15 Maggio 2024

L'indennità di ex VIII qualifica personale deve essere riconosciuta al dipendente che nell'intero mese è in congedo straordinario? L'indennità di ex VIII qualifica subisce una riparametrizzazione se il dipendente nel corso del mese fruisce di alcuni giorni di congedo straordinario o spetta in misura piena? Detto in altri termini si tiene conto dei soli giorni di servizio ordinario o no?

Risposta

L’art.  42, c. 5-ter, D.Lgs. n. 151/2001 dispone, a proposito della determinazione dell’indennità sostitutiva per genitori in congedo straordinario biennale, quanto segue:

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”.

A tale proposito, l’ARAN riferisce che l’indennità “può non essere corrisposta al personale della ex ottava qualifica funzionale solo ove questo sia investito di un incarico di posizione organizzativa e che, in tal caso, il relativo importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita, ai sensi dell’articolo 10 del Ccnl del 31 marzo 1999; cessato per qualunque motivo l’incarico di posizione organizzativa, al personale della ex ottava qualifica funzionale deve essere di nuova corrisposta l’indennità di cui si tratta”.

Ne segue che:

- per i titolari di incarichi di EQ essa è compresa nella retribuzione di posizione;

- per i funzionati non incaricati di EQ essa è corrisposta come voce retributiva a sé stante.

In entrambi i casi, si tratta di un elemento della retribuzione da considerare fisso e continuativo.

Si rammenta, infatti, che l’art. 74, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022 dispone:

2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue: (…)

c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;”.

In conclusione, nel calcolo dell’indennità da attribuire al dipendente in congedo straordinario l’emolumento in parola va senz’altro considerato.

13 maggio 2024             Massimo Monteverdi

 

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