Inapplicabilità del decreto salva casa ai provvedimenti adottati in precedenza e mero superamento della tolleranza costruttiva
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
FISCO OGGI – 13 maggio 2024
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Focus sul “decreto Adempimenti” – 2 pause per alcune comunicazioni fiscali
13 Maggio 2024
Salvo situazioni di indifferibilità e urgenza, ad agosto e dicembre sono sospesi gli invii delle comunicazioni sulle liquidazioni delle imposte e delle lettere per l’adempimento spontaneo
In linea con quanto stabilito dalla legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023), l’articolo 10 del decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024) ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate. La circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 ha fornito le prime istruzioni operative, soffermandosi, tra l’altro, sulle eccezioni e il coordinamento con le altre forme di sospensione vigenti.
L’iter normativo e le motivazioni della sospensione
La legge delega di riforma fiscale ha enunciato, tra i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari di cui all’articolo 16, anche quello di «prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell’invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell’Amministrazione finanziaria» (lettera o).
Come chiarito dai dossier ai lavori parlamentari del disegno di legge delega, questo intervento concede ai contribuenti e ai loro intermediari, in prossimità dei periodi festivi, una tregua da alcuni obblighi collegati ai controlli fiscali.
In attuazione di tale principio direttivo è intervenuto l’articolo 10 del decreto delegato Adempimenti che, con il comma 1, ha stabilito che, «salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio» di alcuni atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.
Atti rientranti nella sospensione di agosto e dicembre
Gli atti emessi o elaborati dall’Agenzia delle entrate per i quali ad agosto e dicembre è precluso l’invio – salvo casi di indifferibilità e urgenza – sono:
Le situazioni di indifferibilità ed urgenza
Vi sono, tuttavia, dei casi in presenza dei quali l’Agenzia può comunque procedere all’invio dei predetti atti, anche durante il periodo di sospensione. Si tratta delle ipotesi che l’articolo 10 definisce “di indifferibilità e urgenza”.
Nel fornire istruzioni operative, la circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti casi di indifferibilità e urgenza:
Il coordinamento con le altre sospensioni
In base al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti la sospensione di agosto e dicembre si affianca a quelle «di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, … e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 …». Si tratta, in particolare, delle sospensioni, previste nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre dell’anno:
Ciò implica, chiarisce la circolare, che qualora l’Agenzia delle entrate, ravvisando situazioni di indifferibilità e urgenza, invii e notifichi ad agosto le comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni, il termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute in esito a tali comunicazioni inizierà a decorrere a partire dal 5 settembre successivo, e non dalla data di notifica della stessa comunicazione.
Fine
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 10 maggio 2024
Fonte: FISCO OGGI
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
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