Trasmissione atto di nascita di una minore nata all'estero

Risposa al quesito del Dott. Pasquini Agostino

Quesiti
di Pasquini Agostino
22 Marzo 2018

DOMANDA:

Il consolato di Marsiglia ci trasmette una copia integrale di atto di nascita di una minore (figlia naturale) nata nel 2013 in Francia, riconosciuta dalla madre ghanese. Nell’atto sono contenute 2 annotazioni, una di riconoscimento da parte del padre italiano (nostro AIRE) e l’altra di cambio di cognome (su richiesta congiunta dei genitori viene anteposto il cognome del padre a quello della madre) entrambe in data 22/04/2014. In allegato è stato trasmesso un ulteriore atto di riconoscimento effettuato presso il Consolato nel 2018 da parte del padre (alla presenza della madre che ha dato il proprio assenso).

Domande: 1 - Ha valore un riconoscimento fatto a bambina già riconosciuta, seppure in un altro Stato ? 2 - Se ha valore, dobbiamo trascriverlo in un atto a parte, prima o dopo l’atto di nascita? 3 - L’annotazione del 1^ riconoscimento va omessa ? 4 – Riguardo al cognome, per la legge italiana è il Tribunale dei Minorenni che decide. Dobbiamo mandare l’atto specificando la volontà già espressa dai genitori e risultante da apposita annotazione sull’atto di nascita ?

 

 

 

RISPOSTA:

Un riconoscimento effettuato all’estero è formalmente valido se effettuato innanzi ad un pubblico ufficiale o per atto pubblico e necessita, per essere preso in considerazione del consenso del genitore che per primo aveva effettuato il riconoscimento.

 

Dall’annotazione apposta a margine dell’atto di nascita non si ricava alcuna informazione ma il fatto che il Consolato italiano abbia ricevuto una dichiarazione di riconoscimento successiva è segno che il primo riconoscimento effettuato non è stato ritenuto idoneo per la legge italiana.

 

Il suggerimento è quello di procedere alla trascrizione dell’atto di nascita originale (senza riconoscimento paterno) ed all’apposizione dell’annotazione relativa al secondo riconoscimento resi innanzi all’autorità consolare (riconoscimento che non dovrà essere trascritto ma direttamente annotato). 

 

Si dovrà poi predisporre un’attestazione di cittadinanza del sindaco nella quale si darà atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge 91/1992, il minore in seguito al riconoscimento da parte del cittadino italiano, ha acquistato la cittadinanza italiana.  L’attestazione dovrà essere trascritta nei registri degli atti di cittadinanza ed annotata a margine dell’atto di nascita.

 

La decisione sul cognome spetta al Tribunale ordinario (non più dei minorenni) al quale sarà presentata la richiesta di attribuzione cognome ai sensi dell’art. 262 del c.c.

 

Potete provare ad inoltrare la richiesta d’ufficio sulla base della volontà espressa dai genitori nell’atto di nascita; generalmente però il Tribunale dispone sul cognome sulla base di una richiesta diretta da parte dei genitori ed è necessario che gli stessi presentino istanza direttamente o a mezzo procuratore.

 

Risposta

DOMANDA A CHIARIMENTO

Una precisazione alla risposta: Il riconoscimento ricevuto presso il Consolato Italiano di Marsiglia è stato effettuato ai sensi dell’art.254 del C.C. (c’è un’ apposita dicitura in merito) e come tale va trascritto ex art.28 c.1 lett. B del DPR .396/2000. E’ giusto o mi sbaglio?

 

 

RISPOSTA A CHIARIMENTO

La norma da lei citata dice che vanno “iscritti” (cioè creati direttamente dall’ufficiale di stato civile): “gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile”.

 

Nel testo del quesito è scritto che il riconoscimento è stato fatto innanzi al Console Italiano e quindi ha già la forma di “atto pubblico”, in quanto il Console Italiano all’estero riunisce in sé sia le funzioni notarili che quelle di ufficiale dello stato civile. Dunque l’atto del console non va trascritto.

 

Si applica in questo caso, oltre alla legge consolare italiana, quanto prevede l’art. 46.  Adempimenti d'ufficio: “ 1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione […]”

 

L’atto in questione va pertanto solo annotato.

 

Confermo che l’articolo del Codice Civile che regolamenta gran parte del riconoscimento è il 254.

 

 

Dott. Agostino Pasquini              22/03/2018

 

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