Decorrenza effetti procedura di interpello

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
16 Maggio 2024

Abbiamo un contraddittorio con una società sportiva sull'applicazione IVA in merito all'utilizzo del palazzetto sportivo. Abbiamo emesso fatture mensili comprensive di IVA al 22%, la società sportiva sostiene che le prestazioni sono esenti secondo ex art. 36-bis DL 73/2023. Ad oggi la società ha avanzato interpello all'agenzia delle entrate in merito all'applicazione dell'esenzione nel caso specifico e sostenendo di aver diritto all'emissione di note di credito su IVA fatturata in precedenza, attendendo riscontro o il decorso dei 90 giorni per silenzio assenso. Nel mentre hanno saldato le fatture emesse solo per la quota imponibile, aspettandosi un riscontro positivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, o in alternativa utilizzando il silenzio assenso. La domanda è: anche in caso di accoglimento dell’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, o per silenzio assenso decorsi i 90gg, la validità degli effetti dell’interpello decorre dalla data di risposta o di maturazione del silenzio assenso oppure ha effetti retroattivi e nel caso l’ente sarebbe autorizzato ad emettere note di credito su fatture emesse in precedenza?

In sostanza si chiede da quando decorrono gli effetti della procedura di interpello. 

Risposta

In generale va precisato che una delle caratteristiche intrinseche dell’interpello è che deve essere “preventivo”, cioè la questione deve essere posta al vaglio dell’Agenzia delle Entrate prima che il contribuente ponga in essere un certo comportamento fiscale. L’art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) consente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, di inoltrare all’Amministrazione finanziaria un’istanza di interpello riguardante l’applicazione della disposizione stessa in relazione ad un caso concreto e personale. Con il DM 26 aprile 2001 n. 209, è stata data attuazione al predetto art. 11, prevedendo, per quel che qui rileva, che il contribuente deve presentare l’istanza prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello (art. 1, comma 2), che la risposta fornita dal Fisco estende la sua efficacia anche ai comportamenti successivi riconducibili alla stessa fattispecie (art. 5, comma 1) e, infine, che, in caso di risposta negativa, l’Ufficio recupera l’imposta e gli interessi senza irrogazione di sanzioni in riferimento al comportamento già posto in essere, qualora la risposta dell’Ufficio non pervenga nel termine previsto di 90 giorni (art. 5, comma 4). Sulla necessità del carattere preventivo dell’interpello si rimanda anche alla sentenza della Cassazione n. 16331 del 17/07/2014 e alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 140/2001. Premesso ciò, la responsabilità circa la corretta applicazione del regime IVA (IVA 22% o esenzione) ricade sul soggetto tenuto all’emissione della fattura (quindi il comune proprietario dell’impianto in questo caso) e, tenuto conto del fatto che la modifica normativa richiamata art. 36-bis DL 73/2023 è entrata in vigore dal 1° luglio 2023 si ritiene che, qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse esprimersi ritenendo corretta l’applicazione dell’esenzione IVA (ammesso e non concesso che non dichiari inammissibile l’interpello perché “non preventivo”), l’ente potrebbe procedere ad emettere Nota di Variazione per rettificare l’imposta applicata.

14 maggio 2024            Fabio Bertuccioli

 

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