Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente svolge come Responsabile una gara per concessione farmacia comunale, relativamente all'incentivo per funzioni tecniche, si chiede come si calcolano incentivi spettanti al RUP, e se il dipendente deve farsi nominare espressamente RUP con apposito decreto o gli atti di gara predisposti sono sufficienti. Qualora il comune non sia dotato di apposito regolamento, è sufficiente l'accordo annuale sindacale per la ripartizione delle risorse?
L’art. 15, c. 1, D. Lgs. n. 36/2023 dispone:
“1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”
La nomina a RUP è pertanto atto obbligatorio e propedeutico al proseguimento della procedura di gara.
Il successivo art. 45, cc. 2-3, a proposito degli incentivi tecnici, precisa:
“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.”
La quantificazione degli incentivi è dunque fissata a partire dall’importo a base d’asta riportato dagli atti di gara, e considerato che gli incentivi sono finanziati con gli stessi mezzi dell’appalto.
La ripartizione è fissata nell’ambito di un regolamento (se approvato) oppure dalla contrattazione decentrata di tipo normativo che, una volta fissate le regole, le applicherà a ogni contratto integrativo.
17 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7387, sintomo n. 7486
ANAC - 30 maggio 2025
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
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