Gara relativa alla concessione di farmacia comunale e obbligo del parere del soggetto aggregatore

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
21 Maggio 2024

Per la gara relativa alla concessione di farmacia comunale, del valore di € 2.400.000,00 c'è l'obbligo di chiedere il parere del soggetto aggregatore?

 

Risposta

L'U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV, operante all'interno della Direzione Risorse Strumentali SSR, C.R.A.V., svolge le funzioni di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito con Legge n. 89/2014, in forza della DGR n. 1600 del 19 novembre 2015.

Con DGR n. 1309 del 16 agosto 2016 è stata disposta la soppressione del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (C.R.A.S.) in ottemperanza al nuovo assetto organizzativo della Regione del Veneto di cui alle Deliberazione n. 802/2016 e 803/2016, con la conseguente attribuzione delle funzioni di Centrale di Committenza per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto all’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR afferente alla direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV.

Con la sopra citata DGR n. 1309 del 16 agosto 2016 è stato stabilito che, relativamente alle procedure di gara in corso o in programma, alle convenzioni già stipulate e, in generale, a qualsiasi atto o provvedimento riferito in precedenza al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (C.R.A.S.), la competenza è da intendersi in capo all’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR presso la Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V.

Ciò detto, fermo restando che i soggetti aggregatori sono centrali di committenza “qualificate” e che la centrale di committenza è riconducibile alla Stazione unica appaltante, la sintesi espositiva del quesito non consente di comprendere appieno la questione sottesa.

Comunque, in linea generale, si specifica che, per le concessioni, dal 1° gennaio 2024, l’importo per la soglia di rilevanza europea è pari a 5.382.000 €.

Inoltre, l’art. 62, comma 18, del Codice degli appalti richiede alle stazioni appaltanti, per poter gestire contratti di partenariato pubblico privato, il possesso del livello di qualificazione intermedio o avanzato.

L’Allegato II.4 dettaglia tali indicazioni aggiungendo che:

  • per i lavori, ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
  • per servizi e forniture, ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Inoltre, con riguardo alle modalità di affidamento delle concessioni, l’art. 187 del Codice degli appalti prevede che i contratti di concessione di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, possano essere assegnati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Resta comunque ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare i contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara ordinarie disciplinate dagli artt. 182 e seguenti.

17 maggio 2024            Elena Conte

 

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