Ripartizione del monte ore di lavoro straordinario

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
21 Maggio 2024

Lo straordinario del personale dipendente di un Ente locale, assegnato alla sottocommissione elettorale comunale va in cumulo con il monte ore dello straordinario in capo al Settore di appartenenza del dipendente. È corretta la deliberazione di Giunta Comunale che attribuisce al personale assegnato alla sottocommissione elettorale comunale (SEC facente capo a 25 Comuni della Provincia) un monte orario di straordinario pari a 180 ore annuali.

Risposta

Innanzitutto, l’art. 39, CCNL 14.9.2000 dispone:

"1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.”

Si tratta, come è noto, di due limiti concomitanti:

- il primo di natura quantitativa, stabilito in 180 ore annue per ciascun dipendente, ai sensi dell’art. 14, c. 4, CCNL 1° aprile 1999.

- il secondo di natura finanziaria, fissato dall’art. 14, c. 1, CCNL 1° aprile 1999, il quale stabilisce che le risorse complessive destinate al finanziamento del lavoro straordinario non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998 (con l’ulteriore riduzione una tantum del 3% disposta dal comma 4 per il 1999).

Inoltre, l’art. 14, c. 2, chiarisce che:

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Dunque, in via ordinaria, è possibile attribuire un determinato monte ore individuale che ecceda quello indicato dal CCNL se e in quanto sia finanziato dalle risorse ministeriali.

Pertanto, un provvedimento che attribuisce al personale assegnato alla sottocommissione un determinato monte ore di lavoro straordinario è legittimo in corrispondenza di un rimborso statale equivalente.

Per le eventuali ore eccedenti, poiché in generale il fondo che finanzia lo straordinario non elettorale è ormai consolidato dal 1999, l’ente deve sempre conciliare le ore autorizzate con l’importo del fondo che resta insuperabile.

17 maggio 2024             Massimo Monteverdi

 

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