Recupero di somme indebitamente versate ad amministratore

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
22 Maggio 2024

Nel recupero di somme erroneamente versate in eccesso ad un amministratore di ente locale nell'anno in corso il recupero può avvenire al lordo? oppure devono essere scorporate irap e irpef? Mentre per gli anni precedenti a quello corrente l'importo da recuperare è al lordo o al netto di IRAP e IRPEF?

Risposta

Alla stregua dei dipendenti dell’ente (per i quali si contano anche le ritenute previdenziali), la trattenuta va operata al netto delle ritenute fiscali, come da giurisprudenza consolidata, applicabile per analogia, che di seguito si cita.

1) TAR Toscana (sent. n. 858/2017): “se il datore di lavoro è debitore di cento, ma tale debito si riduce a cinquanta per effetto del c.d. cuneo fiscale, il lavoratore che abbia percepito erroneamente (ad esempio per una duplicazione di pagamenti) cinquanta, non è certo tenuto a restituire l’importo del suo credito lavorativo astratto, cioè cento.” e inoltre “ la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le sole somme effettivamente “pagate” (come recita l’art. 2033 c.c.) a quest'ultimo e da lui effettivamente percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cons. di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).

2) Corte di Cassazione (sent. n. 18674/2014): “(…) salvo il caso in cui il sostituito abbia provveduto direttamente a chiedere il rimborso dell'indebito fiscale, va escluso dal calcolo, di quanto il prestatore di lavoro deve restituire al datore di lavoro per importi retributivi indebitamente percepiti, la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria, potendo il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, chiedere il rimborso alla Amministrazione finanziaria dell'imposta non dovuta.

Relativamente ad indebiti contributi previdenziali, nella citata sentenza, questa Corte ha, altresì, precisato che l'unico soggetto legittimato a chiederne il rimborso, anche per la quota a carico del lavoratore, è il datore di lavoro con la conseguenza che pure di tali contributi non si deve tenere conto nel calcolo di quanto il lavoratore deve restituire a titolo di retribuzione corrispostagli indebitamente.”

Si cita inoltre TAR Sicilia, sez. Catania, sentenza n. 1200/2021 il quale ha ritenuto che l'amministrazione non può pretendere o chiedere la ripetizione di somme al lordo delle predette ritenute poiché le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale e nella disponibilità materiale del dipendente.

Ciò, quindi, vale anche nel caso dell’amministratore e anche per le somme relative ad anni precedenti.

Dello stesso parere: Consiglio di Stato, Sez. II, n. 991/2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5010/2015; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5043/2012; Cass. Civile, sez. I, n. 18674/2014; Cass. Civile, Sez. Lavoro, n. 239/2006.

20 maggio 2024             Massimo Monteverdi

 

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