Formazione Permanente - Prenotazioni aperte per il webinar di mercoledì 4 giugno 2025 sulla tematica "Personale e management"
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel caso in cui si svolgano le elezioni amministrative contestualmente alle elezioni per il Parlamento Europeo si chiede se e in che misura é possibile retribuire lo straordinario elettorale svolto dai titolari di elevata qualificazione, stante la possibilità di liquidare tale prestazione nel caso in cui vi sia l'acquisizione delle specifiche risorse da parte di altre amministrazioni (art. 20, c.1, lett. c del ccnl Funzioni Locale 2019/2021).
L’ARAN ha precisato nell’orientamento applicativo CFL-256 quanto segue:
“Si evidenzia che l’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022, nel confermare la disciplina previgente di cui all’art. 18, comma 1, lett. c) del CCNL del 21.05.2018, deve essere correttamente interpretata nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse.
Il citato art. 20, comma 1, lett. c), infatti, nel richiamare l’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art 16 del CCNL del 5.10.2001, rinvia al disposto in essa contenuto secondo cui “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative”.”
Dunque, ai titolari di incarichi di EQ spettano compensi per lavoro straordinario solo quando un ente terzo ne finanzi la spesa, come è il caso delle consultazioni dell’8-9 giugno.
Ora, la circolare del Ministero dell’Interno n. 34/2024, a proposito del lavoro straordinario in occasione delle consultazioni amministrative concomitanti con le elezioni per il Parlamento europeo dispone:
“In virtù delle disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il lavoro straordinario può iniziare a partire dal 15 aprile 2024, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, con termine alla data del 14 giugno 2024, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera b), del ripetuto decreto-legge n. 7 del 2024, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica 9 giugno 2024.
Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili."
I limiti quantitativi sono pertanto fissati entro i limiti sopra indicati.
Ogni superamento del limite quantitativo non potrà dare luogo alla relativa retribuzione per gli incaricati di EQ, non trovando adeguata copertura nei fondi messi a disposizione dal Ministero.
20 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7402, sintomo n. 7501
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 29 maggio 2025
per comunali e referendum
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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