Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola
QuesitiIn sede di riaccertamento straordinario dei residui con riferimento ad un’ opera pubblica finanziata da mutuo si è provveduto da un lato a vincolare nell’avanzo l’importo del residuo passivo di cui, alla data del 31.12.2014, non vi erano obbligazioni giuridicamente perfezionate, mentre dall’altra è stato lasciato il residuo attivo da incassare nel titolo 6 (ex 5) per la parte del mutuo ancora da erogare. Oggi l’amministrazione decide di devolvere il mutuo per un’altra opera. Si chiede, alla luce della nuova contabilità armonizzata, che tipo di scrittura deve essere effettuata nel bilancio di previsione?
Occorre cancellare il residuo attivo del vecchio intervento per iscrizione del nuovo ed applicazione dell’avanzo vincolato per la parte spesa?
Il residuo attivo deve essere conservato nel bilancio così come espresso anche dalla delibera 14/2017 della corte dei conti sez. autonomie che statuisce: la diversa destinazione ad altri investimenti delle risorse derivanti dalle suddette economie o da eventuali nuovi finanziamenti o da altre cause deve essere contabilizzato eliminando solo il residuo passivo e mantenendo quello attivo che, quindi, concorre alla formazione dell’avanzo vincolato. Tale avanzo, per la copertura delle nuove spese, dovrà essere considerato come indebitamento e non come utilizzo del risultato di amministrazione strutturalmente proprio, per cui il FPV che dovesse generare, ai fini del saldo di finanza pubblica, nell’esercizio di sua formazione, non avrà rilievo né in entrata, né in uscita.
In ragione di ciò, l’ente deve conservare nel proprio rendiconto 2017 il residuo attivo, confermare il vincolo nel risultato di amministrazione e applicare il vincolo in entrata per finanziare al spesa al titolo II sul bilancio di previsione 2018/2020
Dott. Vincenzo Cuzzola 09/03/2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno - Comunicato del 28 aprile 2025
Delibera del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2025
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