Incremento fondo posizioni organizzative attingendo al fondo personale art. 1 co. 557

Risposta del Dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
24 Maggio 2024

In un Comune al di sotto i 5000 abitanti, privo di personale dirigenziale, è possibile implementare il fondo previsto per le posizioni organizzative, attingendo al fondo relativo al personale impiegato ai sensi dell'art.1, comma 557 legge n.311 del 2004?

 

Risposta

L’articolo 23, comma 7, del Ccnl 16.11.2022 dispone: “Nel caso di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l’Ente, legittimato a servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL”.

È, dunque, possibile attribuire ai dipendenti assunti con contratto di lavoro flessibile a tempo parziale ai sensi della norma citata (si evidenzia che non si tratta di una convenzione, ma della costituzione di un rapporto di lavoro) gli incarichi di Elevata Qualificazione.

Ciò implica, quindi, necessariamente l’assegnazione della connessa retribuzione di posizione e risultato, ovviamente da proporzionare al tempo di lavoro.

Il comune, applicando correttamente le norme contrattuali e contabili sulla costituzione dei fondi e sul rispetto dei tetti alle spese del salario accessorio, dovrebbe avere definito, tramite le proprie disposizioni regolamentari ed organizzative, quali siano gli incarichi di vertice dell’ente, ai quali corrispondono le EQ.

L’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 è solo un metodo per coprire tali incarichi: non è uno strumento per crearne di nuovi ed ulteriori. È, quindi, un rimedio all’impossibilità, dovuta a qualche causa, di coprire un posto di responsabile (con conseguente titolarità di EQ).

L’ente, si ribadisce, se ha operato correttamente, ha quindi fissato già nel bilancio l’ammontare di un fondo adeguato al pagamento dei titolari di EQ delle retribuzioni di posizione e risultato, applicando le specifiche regole di pesatura.

Dunque, il dipendente assunto mediante l’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 collocato in una posizione di responsabile di servizio cui consegua l’incarico di EQ deve trovare il finanziamento della propria retribuzione di posizione e risultato (che risulterò, per altro, rimaneggiato data la necessaria proporzione al part time) entro il fondo già esistente.

Se, invece, l’ente non avesse un fondo capiente, perché per qualche ragione l’attivazione del comma 557 porti ad un incarico ulteriore, l’unico sistema per rimpinguare il capitolo di bilancio che finanzia le EQ è, come noto, ridurre mediante la contrattazione decentrata in modo simmetrico il fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, lettera u), del Ccnl 16.11.2022

21 maggio 2024             Luigi Oliveri

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7413, sintomo n. 7512

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