Deposito parere del revisore e seduta consiliare per la approvazione del rendiconto
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'Ente deve provvedere al deposito del Rendiconto 2023 con tutti i suoi allegati. In data 08/09 giugno 2024, si provvederà a rinnovare il consiglio comunale, in questo caso per l'approvazione del Rendiconto 2023 è necessario provvedere a effettuare un nuovo deposito notificandolo ai nuovi consiglieri eletti nella prossima tornata elettorale? In caso di risposta positiva è necessario, prima di fare il deposito, attendere anche la convalida degli eletti?
La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto e lo schema di rendiconto (unitamente a tutti gli allegati, tra cui il parere dell’organo di revisione) debbono essere messi a disposizione dei consiglieri, assicurando agli stessi un periodo per l’esame dello stesso come stabilito dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a venti giorni (art. 227, comma 2, del TUEL n. 267/2000); un deposito di tale durata ha l’evidente finalità di consentire ai consiglieri di prendere adeguata conoscenza di detta documentazione, e quindi assicurare al riguardo la formulazione di un voto consapevole e motivato. Detto termine non può in alcun caso essere ridotto, ed il mancato rispetto di tale termine di venti giorni determina una lesione del c.d. ius ad officium dei consiglieri comunali, con conseguente illegittimità della corrispondente deliberazione (in questo senso vedasi, da ultimo, TAR Campania - Sez. I - sentenza n. 631/2024).
Tanto premesso, essendo fissata per i giorni 8 e 9 giugno p.v. la data per la elezione del sindaco e del consiglio comunale, risulterebbe del tutto inutile un deposito della documentazione del rendiconto da iniziarsi ora, in quanto i venti giorni obbligatori andrebbero a scadere successivamente alla data delle elezioni e quindi non sarebbero fruibili dai consiglieri attualmente in carica.
Tenuto conto pertanto che il rendiconto dovrà essere approvato dal consiglio che sarà rinnovato a seguito della tornata elettorale, e considerato che i consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione) ma che il concreto esercizio della carica elettiva è subordinato alla avvenuta convalida degli eletti (adempimento cui il consiglio comunale deve obbligatoriamente provvedere nella sua prima seduta) si ritiene che il periodo di venti giorni nel quale la documentazione del rendiconto deve essere messa a disposizione dei consiglieri (ovviamente dei consiglieri neo-eletti) debba essere effettuato dopo la definitiva conclusione delle operazioni elettorali, e più precisamente dopo la avvenuta convalida dei consiglieri proclamati eletti, ai quali dovrà essere formalmente comunicato l’avvenuto inizio del deposito della documentazione suddetta.
21 maggio 2024 Ennio Braccioni
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