Autenticazione sottoscrizione dell’accettazione della candidatura e soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiIl rappresentante legale di un’associazione no profit richiede il rilascio di una serie di informazioni concernenti le DAT, in formato aperto e preferibilmente processabile (ad esempio .xls, .xlsx, .csv). Nello specifico richiede il numero di DAT depositate, suddivise per mese o trimestre dall'inizio della raccolta alla data del 31/12/2023 e se tali DAT siano state trasmesse alla Banca Dati Nazionale e in che numero dall'inizio della trasmissione alla data del 31/12/2023. Si chiede se sia possibile accogliere la richiesta.
La richiesta avanzata dall’associazione può essere accolta, alla luce delle regole dettate in materia di diritto di accesso dalla L. n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 184/2006.
In generale, il diritto di accesso si esercita nei confronti di documenti amministrativi, al fine di acquisire informazioni e dati contenuti nel documento oggetto di richiesta di accesso; nel caso specifico, oggetto della richiesta non è la DAT strettamente intesa, ma una serie di dati numerici ed anonimi ricavati dalle DAT depositate. Inoltre, non si ravvisano criticità nell’aderire alla richiesta di conoscere se e in che numero le DAT siano state trasmesse alla Banca Dati Nazionale.
In linea generale, il diritto di accesso è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (art. 2 comma 1 d.P.R. n. 184/2006). Il comma 2 ultimo capoverso della norma appena citata dispone che “La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”; pertanto Codesto ufficio valuterà come rilasciare i dati richiesti, che restano comunque anonimi ed aggregati. È utile anche richiamare, in relazione al caso specifico, il principio posto dall’art. 4 del d.P.R. n. 184/2006 rubricato “Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi”. In virtù di tale disposizione normativa, “Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi”.
In sostanza, il diritto di accesso esercitato dalla associazione si inquadra in tale contesto.
22 Maggio 2024 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3334, sintomo n. 3369
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
Istat - 30 maggio 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
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