Utilizzo avanzo libero per finanziare spese per accatastamento immobili comunali
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi intende applicare avanzo vincolato con determina del responsabile finanziario ai sensi art. 187 comma 3 quinquies, con bilancio e rendiconto approvati. In merito alla mera reiscrizione di economie di spesa, si chiede se sia possibile applicare tale avanzo vincolato su capitoli di spesa diversi o nuovi rispetto a quelli del bilancio 2023 che non essendo stati impegnati hanno generato avanzo vincolato, mantenendo comunque la finalità dell'entrata vincolata?
L’articolo 175 del TUEL, dopo aver affermato la regola generale per cui le variazioni di bilancio sono di competenza del consiglio (comma 2), prevede una deroga a tale principio attribuendo al responsabile del servizio finanziario (ovvero ai dirigenti responsabili della spesa, se previsto dal regolamento di contabilità) la competenza a variare il bilancio per applicare la quota vincolata del risultato di amministrazione (comma 5-quater, lettera c): tale norma, da ritenere di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione estensiva, precisa che queste ultime variazioni sono consentite con atto dirigenziale ove le stesse siano derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente.
Detto in altri termini, la competenza dirigenziale a disporre le variazioni di cui sopra è da ritenere ammissibile solamente se nel bilancio dell’esercizio immediatamente precedente sono stati previsti stanziamenti, sia in entrata che in spesa, riferiti all’entrata vincolata da applicare: solo in presenza di questa condizione è possibile utilizzare legittimamente la facoltà prevista dal comma 5-quater, lettera c), del ricordato articolo 175, facoltà che è stata concepita per dare continuità all’azione amministrativa consentendo l’impiego di risorse in ordine alle quali gli organi politici normalmente competenti si erano già espressi mediante l’allocazione delle risorse nella missione e nel programma del bilancio (consiglio) e con l’individuazione dei capitoli di spesa da finanziare (giunta).
Solamente in presenza di tali condizioni il provvedimento dirigenziale dà attuazione, senza alcun margine di discrezionalità, a decisioni precedentemente assunte dagli organi politici in occasione della programmazione dell’esercizio precedente, consentendo così di evitare interruzioni temporali nell’utilizzo delle risorse, motivi questi che stanno alla base della scelta del legislatore di attribuire ai dirigenti la relativa competenza; in mancanza dei ricordati presupposti la competenza ad applicare la quota vincolata dell’avanzo è dell’organo consiliare (o, in via subordinata, della giunta comunale in via d’urgenza con i poteri del consiglio salvo ratifica).
Sulla base delle su estese considerazioni la applicazione di avanzo vincolato per finanziare capitoli di spesa diversi o nuovi rispetto a quelli del bilancio 2023, comportando scelte e valutazioni discrezionali, non rientra nella competenza dirigenziale di cui all’articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del TUEL.
22 maggio 2024 Ennio Braccioni
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