Richiesta di trascrizione di negoziazione assistita da parte di un avvocato di un residente

Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini

Quesiti
di Pasquini Agostino
14 Marzo 2018

Ci è pervenuta una richiesta di trascrizione di negoziazione assistita da parte di un avvocato di un residente.

Si chiede prima di tutto se la stessa vada trascritta per intero o per riassunto. In questo secondo caso, siccome la parte economica può essere suscettibile di variazione, è opportuno non omettere aspetti di carattere economico? Si chiede inoltre se, ai fini anagrafici, l'ufficiale che provvede alla trascrizione possa procedere con la comunicazione all'ufficio anagrafe, perché attendere la comunicazione di avvenuta annotazione da parte dell'USC che detiene l'atto di matrimonio crea lungaggini e doppi passaggi.

Risposta

Secondo alcuni esperti sarebbe bene che la convenzione di negoziazione assistita fosse trascritta integralmente. Ciò per evitare all’ufficiale di stato civile la responsabilità di riassumere o, magari, omettere parti importanti.

Però il comma 3 dell’art. 63 dell’O.S.C. prevede che vadano trascritti per intero solo i matrimoni celebrati di fronte ad un ministro di culto e quelli ex art. 109 del c.c.; tutto il resto dovrebbe trascriversi per riassunto.

Ma come si fa a riassumere una negoziazione assistita che contiene delle clausole, magari anche molto dettagliate?

Nonostante questa difficoltà, noi siamo dell’idea che si debba trascrivere per riassunto solo la “parte” relativa al vincolo matrimoniale, tralasciando aspetti che non hanno alcuna rilevanza per lo stato civile; chiaramente ciò fin quando l’ufficiale dello stato civile non sia davvero in forte difficoltà nell’individuare gli aspetti rilevanti, distinguendoli da quelli che possono omettersi. Se ci sono dei dubbi si trascriva la convenzione per intero.

Le formule emanate con il D.M. 9/12/2014 non risolvono il dubbio in quanto riportano, nell’apposito spazio un laconico: “[…] Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione [NDR: per riassunto o per intero?] del documento, come segue […]”.

Per quanto riguarda l’anagrafe è bene procedere con ordine.

La norma dice:

L. 24-12-1954 n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

Art. 6 - Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'uffici o d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.

E’ ovvio che se un ufficiale di stato civile comunica che c’è stato uno scioglimento del vincolo, questo possa essere aggiornato in anagrafe in qualsiasi momento. Però bisogna fare riferimento allo stato civile e chiedersi: “quando può dirsi concluso il procedimento formale di scioglimento del vincolo matrimoniale?

Tra gli sposi il vincolo si scioglie quando entrambi sanno che c’è stata una sentenza o un atto, in Italia o all’estero, che lo ha sciolto. Perché detto scioglimento sia però opponibile ai terzi è necessario che sia annotato sia a margine del matrimonio che a margine degli atti di nascita di entrambi. A tutela dei terzi l’anagrafe dovrà avere nell’AP5 annotati tutti i passaggi.

E’ infatti non corretto annotare in anagrafe lo scioglimento se ancora, chi dovesse chiedere un estratto di nascita, trovasse l’annotazione di matrimonio e non anche quella di scioglimento; sarebbe veramente una confusione che potrebbe indurre in errore i terzi.

Si facciano tutte le annotazioni previste dallo stato civile e si comunichi all’anagrafe lo scioglimento con le date delle relative annotazioni sia sulle nascite che sul matrimonio.

Dott. Agostino Pasquini 08/03/2018

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