Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiI Vigili del fuoco, su un procedimento a loro carico transitato per il SUAP, chiedono la riapertura di una SCIA chiusa positivamente due anni fa dal SUAP, perchè a seguito di un recente sopralluogo hanno riscontrato delle difformità rispetto a quanto dichiarato all'epoca. A nostro avviso i termini del procedimento amministrativo sono abbondantemente scaduti, e la riapertura di una SCIA costituirebbe una violazione sui tempi del procedimento di cui alla L. 241/90.
Nel quesito non viene chiarito di quale attività si tratti e, soprattutto, quale sia l’esatto contenuto della richiesta dei Vigili del fuoco.
Essendo ormai trascorso il termine di cui all’Articolo 19, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 non si può correttamente parlare di “riapertura della SCIA”, ma si deve fare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,….”.
Tra le funzioni assegnate al Corpo, l’Articolo 14, comma 2, lettera l) del Decreto Legislativo citato ricomprende “la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.”. In relazione alla suddetta attività ispettiva il successivo Articolo 19, al comma 1, specifica che “Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate….”. L’Articolo 19, al successivo comma 3, dispone che “Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.”.
Quanto previsto dal Decreto Legislativo 139/2006 trova conferma anche nell’Articolo 21, comma 2-bis della Legge 241/1990 il quale prevede che “Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 20.”.
In mancanza di ulteriori informazioni si deve ritenere che i Vigili del fuoco, nell’esercizio della loro attività ispettiva, abbiano riscontrato presso l’attività in interesse delle difformità rispetto a quanto dichiarato nella SCIA a suo tempo presentata e previsto dalla normativa di prevenzione incendi. Nella suddetta nota i Vigili del fuoco dovrebbero specificare se l’attività in questione, a seguito delle difformità riscontrate, può essere mantenuta in esercizio oppure no. Nel primo caso avrebbero dovuto assegnare un termine per l’eliminazione delle difformità, che dovrebbe essere comunicato dal SUAP del Comune agli interessati, avvertendo che, in caso di mancata ottemperanza, l’attività verrà sospesa.
Nel secondo caso, il Comune dovrebbe adottare, nel più breve tempo possibile, un provvedimento di sospensione dell’attività, assegnando un termine per l’eliminazione delle difformità, da fissare sulla base della oggettiva maggiore o minore complessità delle prescrizioni da ottemperare, per un tempo che, si consiglia, comunque non inferiore a trenta giorni.
Si fa presente che non dare seguito a quanto richiesto dai Vigili del fuoco potrebbe dare luogo a situazioni di potenziale rischio per la pubblica e privata incolumità, con le possibili conseguenze del caso.
23 maggio 2024 Ambrogio Fichera
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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