Nomina e convocazione dei componenti supplenti della commissione elettorale comunale
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiElezioni amministrative 2024. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali la Giunta comunale può erogare contributi a soggetti del terzo settore senza il patrocinio? C'é una normativa che lo impedisce? Mi risulta un divieto di legge per l'ultima settimana prima delle operazioni di voto.
L’art. 95 del DPR 30/03/1957 n. 361 dispone che chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.
La disposizione riguarda elargizioni di natura discrezionale, mentre consente quelle dovute in forza di legge, in genere di natura gestionale rientranti nella competenza degli uffici ai sensi dell’art. 107 TUOEL, senza che sulla decisione e sull’entità delle stesse possa essere esercitata alcuna discrezionalità da parte degli organi politici.
In generale, quanto ai limiti di attività dopo l’indizione dei comizi elettorali, per tutti gli enti, senza distinzione demografica, come rilevato dalla giurisprudenza e richiamato dal Min. Interno in vari pareri (ad es, quello del 20.2.2020), la previsione dell’art. 38 comma 5 TUOEL dispone che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili (ad es., approvazione bilancio, rendiconto, debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva), non si estendono anche alla giunta ed al sindaco, specie se si tratta di atti attuativi della volontà consiliare contenuta nel bilancio e nel DUP.
Il parere ministeriale è conforme alle conclusioni del T.A.R. Calabria, sez. I, sentenza 29 agosto 2018, n. 1558, secondo cui "L'art. 38, D.Lgs. n. 267/2000 si riferisce espressamente al solo Consiglio comunale, impedendogli di deliberare dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali se non per atti urgenti e improrogabili. Esso, pertanto, non si riferisce agli atti di altri organi, quali la Giunta comunale"(T.A.R. Abruzzo, 23 luglio 2015, n. 321, e, pur con riferimento all'art. 12, comma 5, D.P.Reg. Trentino Alto Adige 1 febbraio 2005, n. 1/L, di analogo tenore, T.R.G.A. Trento 25 febbraio 2016, n. 109).
Pertanto, mentre l'attività del consiglio comunale in periodo pre-elettorale è limitata all'adozione degli atti urgenti e improrogabili, non sono previste limitazioni per gli atti del sindaco e della giunta comunale che, quindi, potranno essere adottati fino alla data delle elezioni, ferme restando le competenze che non riguardano atti gestionali, di competenza degli uffici, tra cui deve annoverarsi l’attribuzione e l’erogazione di contributi, da effettuarsi sulla base della disciplina generale stabilita con regolamento o con atti d’indirizzo generale a cui il competente servizio deve attenersi ai fini predetti.
23 maggio 2024 Eugenio De Carlo
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